Pubblicazione legale:
Il contratto di
distribuzione è un accordo in cui un distributore commercializza prodotti o
servizi da produttori o fornitori. Il distributore mette a disposizione del
fornitore la sua rete commerciale, durante un periodo determinato o
indeterminato. Di contro il fornitore può garantire al distributore
l’esclusività dei prodotti o servizi venduti.
Il contratto di
distribuzione si caratterizza per due elementi: l’indipendenza e l’autonomia
concesse al distributore. A differenza infatti dell’agente che agisce per conto
di un fornitore il distributore agisce a proprio nome e per proprio conto, acquisendo
una serie di prodotti dal fornitore al fine di rivenderli. Ne deriva che, a
differenza di quanto si verifica nel contratto di agenzia ove il rischio di
insolvenza del cliente ricade sull’imprenditore, salvo accordo contrario, nel
contratto di distribuzione il rischio commerciale resta a carico del distributore.
Il distributore compra
e rivende i beni pertanto il suo guadagno è rappresentato dalla differenza di
prezzo tra l’acquisto e la rivendita.
Indipendentemente dalla
tipologia di prodotti da rivendere e dalle parti, il contratto di distribuzione
deve indicare quali sono gli obblighi a cui sono tenuti siail distributore che
il fornitore.
Gli obblighi del
distributore sono principalmente i seguenti:
-
Pagare i beni o i servizi acquistati dal
fornitore secondo i termini stabiliti dalle parti (modalità di pagamento,
termini, garanzie, ecc.)
-
Informare ilfornitore dei difetti dei
beni o dei servizi forniti;
-
Rispettare la riservatezza delle
informazioni divulgate tra le parti.
Di contro gli obblighi
del fornitore sono:
-
Consegnare la merce secondo le
condizioni stabilite dalle parti (metodo di consegna, termini, ecc.);
-
Fornire i campioni del prodotto o del
servizio, nonché l’assistenza tecnica sullo stesso;
-
Formare il distributore in materia di
marketing e strategie pubblicitarie per la commercializzazione del prodotto o
del servizio.
Nel contratto di
distribuzione può essere pattuito che la distribuzione esclusiva per un certo
fornitoreavvenga o tramite un unico distributore autorizzato oppure entro un
territorio specifico in cui il distributore è l’unico venditore autorizzato a
commercializzare i prodotti del fornitore.
Il contratto di distribuzione
deve indicare inoltre, oltre alle cause di risoluzione del contratto, anche
tutti quegli altri elementi che potrebbero potenzialmente portare ad un
risultato analogo, ad esempio:
-
La determinazione di un termine di
preavviso in cui le parti possono dichiarare la propria intenzione di risolvere
o meno il contratto, nonché i mezzi per effettuare tale notifica (ad esempio,
per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata, ecc.);
-
La restituzione di tutti i beni che non
sono stati venduti dal distributore prima della data di scadenza;
-
Il pagamento delle somme insolute;
-
Le somme di denaro che dovranno essere
versato a titolo di risarcimento in caso di violazione del contratto.
IL CONTRATTO DI
DISTRIBUZIONE IN SPAGNA
Nonostante la forte
somiglianza, è necessario fare un breve confronto tra il contratto di
distribuzione nella normativa italiana e in quella spagnola.
In Spagna il contratto
di agenzia è inquadrato nella legge 12/1992 sui contratti d’agenzia del 27
maggio 1992. Il contratto di distribuzione invece non ha una regolamentazione
specifica, essendo principalmente soggetto alla libertà delle parti.
Il rapporto tra
fornitore e distributore si basa principalmente sui termini e sulle condizioni
stipulati nel contratto di distribuzione e la sua interpretazione, in caso di
contenzioso, è rimesso alla discrezionalità dei tribunali spagnoli.
Ci sono tuttavia,
secondo la giurisprudenza spagnola, dei casi in cui è possibile applicare gli
articoli in vigore per il contratto di agenzia anche al contratto di
distribuzione. Un primo esempio si ritrova nell’applicazione dell’articolo 28
della legge sui contratti d’agenzia circa il diritto al risarcimento per il
distributore (il c.d. compenso per segnalazione clienti).
Sebbene quindi i distributori,
a differenza degli agenti, assumono il rischio commerciale legato alla
rivendita di prodotti o servizi, il recesso dal contratto di distribuzione non
costituisce di per sé la perdita di clienti per il rivenditore.
Tale estensione per
analogia dell’articolo 28 della legge sui contratti d’agenzia ai contratti di
distribuzione non è tuttavia automatica poiché, affinché il distributore abbia
diritto a una compensazione per la segnalazione clienti occorre che sussistano
due requisiti:
-
Che il portafoglio clienti sia stato
creato esclusivamente grazie al lavoro del distributore (che ne deve fornire
idonea prova), e non dal marchio del fornitore;
-
Che il fornitore possa trarre vantaggio
economico dalla clientela generata dal distributore.
L’applicazione dei
principi relativi all’indennità per la clientela della Legge sul Contratto di
Agenzia per i contratti di distribuzione, come appena detto, non è automatica e
prevede un’analisi caso per caso in merito alla sua applicazione (STS 15.I.2008
e STS 30.6.09. n. 1911/2017 del 19 maggio 2017).
Occorre evidenziare
infatti che nella giurisprudenza italiana non è riconosciuta l’indennità per il
contratto di distribuzione, mentre in quella spagnola (Tribunale Supremo
1392/2007), in presenza di determinati presupposti, al distributore possono
essere dovute le indennità che spettano di regola all’agente al cessare del
contratto di distribuzione. In particolare, secondo i giudici spagnoli, i
requisiti che determinano la suddetta equiparazione ed il conseguente riconoscimento
delle indennità di fine rapporto in favore del distributore sono i seguenti:
-
si deve trattare di un contratto di
distribuzione esclusiva;
-
la cessazione del contratto di
distribuzione non deve essere avvenuta su iniziativa del distributore (o
concessionario), ma deve essere avvenuta su iniziativa del produttore (o
concedente);
-
il distributore deve essere
sufficientemente integrato nell’organizzazione del produttore (di solito indici
di tale integrazione sono considerati dalla giurisprudenza spagnola: l’obbligo
di rispettare i prezzi indicati dal produttore; l’obbligo di informare
costantemente il produttore sull’andamento delle vendite; l’obbligo di dare al
produttore l’elenco dei clienti);
-
il distributore deve aver apportato
nuovi clienti al produttore oppure il distributore deve aver sensibilmente
aumentato gli affari del produttore con i clienti esistenti al momento
dell’inizio del rapporto;
-
il produttore deve continuare a trarre
sostanziali vantaggi dall’attività del distributore anche dopo la cessazione
del contratto;
-
il pagamento delle indennità deve
apparire equo.
L’evoluzione successiva
alla sentenza del Tribunale Supremo n. 1392/2007 si è conformata alla
sopracitata pronuncia, sostenendo che ciò che può giustificare l’indennitàdel
distributore non è tanto l’analogia tra il contratto di agenzia e quello di
distribuzione,quanto piuttosto il fatto che il medesimo contratto di
distribuzione imponga di considerare come “attivo comune” la clientela creata
grazie allo sforzo del distributore.
Il Tribunal Supremo
adotta due criteri per il riconoscimento dell’indennità al distributore, che
variano a seconda che l’indennità sia dovuta per la clientela procurata dal
distributore o per i danni sofferti. Nel primo caso l’indennità è dovuta per la
clientela che lo stesso distributore ha procurato al fornitore, nel secondo
caso è dovuta per i danni subiti dal distributore per effetto della cessazione
del contratto. In entrambi i casi i criteri di calcolo variano a seconda della
possibilità di applicazione analogica del contratto di agenzia nel contratto di
distribuzione.
In conclusione, il
contratto di distribuzione nella giurisprudenza italiana non viene assimilato
automaticamente al contratto di agenzia, essendo la giurisprudenza della Corte
di Cassazione più propensa a trovare punti di contatto con il mandato e la
somministrazione. In Spagna, al contrario, l’applicazione analogica è quasi
automatica al ricorrere dei presupposti su elencati, con evidenti conseguenze
in tema di indennizzo.