Sentenza giudiziaria:
Cessazione delle condotte violente poste in essere nei confronti della ricorrente e descritte in ricorso nonché di non avvicinarsi al luogo di domicilio e di lavoro della ricorrente medesima e al luogo ove il minore frequenta la scuola; affida il minore in via esclusiva alla madre, disponendo che lo stesso risieda presso la madre medesima e autorizzando quest’ultima ad adottare anche le decisioni di maggiore interesse relative al suddetto minore; dispone l’intervento urgente del Servizio sociale affinché quest’ultimo effettui una
indagine socio ambientale in relazione al nucleo familiare in oggetto, nonché predisponga un regime di visite protette tra il resistente e il suddetto figlio minore, ritenuto altresì che, stante quanto allegato dalla ricorrente circa l’inoccupazione del resistente e, comunque, della capacità lavorativa che può ricavarsi presuntivamente dall’età di quest’ultimo, debba porsi in capo al medesimo resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 100,00, oltre all’obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie.