Falsità in autocertificazione e precedenti penali: i provvedimenti non “menzionabili”

Scritto da: Francesco Talamo - DIRITTO DI DIFESA - RIVISTA DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE




Pubblicazione legale: Il 10 novembre 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante “disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale”. Tra le più importanti novità apportate si annovera certamente la previsione, contenuta nell’art. 28 comma 8 del citato decreto, secondo cui colui che renda dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle non risultanti dal certificato richiesto dal privato, risolvendo in tal modo l’annoso problema riguardante le modalità di redazione della autocertificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445

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Avvocato Francesco Talamo a Napoli
Francesco Talamo

Avvocato penalista