Pubblicazione legale:
Il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole al reo, sancito dagli artt. 2 c.p. 25 Cost. e 7 CEDU opera solo laddove lo stesso sia connotato dal carattere dell’imprevedibilità, ossia per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso e, dunque, nei soli casi di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni. Viceversa, deve escludersi l’operatività della preclusione derivante dall’overruling qualora sia esistente un contrasto interpretativo sulla norma processuale e l’approdo giurisprudenziale si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile.
Fonte: Rivista Diritto di Difesa - leggi l'articolo