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Impugnazione sentenza omicidio colposo a carico di RSPP

Art. 589 c.p. in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni




Caso legale: L’art. 589 c.p. 2° dispone che: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da due a sette anni”. Due sono i requisiti affinché si possa ritenere integrata tale fattispecie: la violazione delle regole di cautela e l’evento lesivo che abbia causato la morte di una persona come conseguenza non voluta dalla suddetta violazione. L’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 589 rappresenta una ipotesi aggravata con conseguente aumento della pena prevista della fattispecie generale, poiché il datore di lavoro o altri (ad es. RSPP, preposto, CSE ecc.) cui vengono specificamente assegnati gli obblighi di prevenzione rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, avendo l’onere di adottare tutti gli strumenti idonei a “garantire la sicurezza dei dipendenti”. In particolare, si ha “negligenza” qualora l’agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione; “imprudenza” nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza; “imperizia” qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale. La condotta tipica consiste dunque nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.



Pubblicato da:


Francesco Talamo

Avvocato penalista