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Responsabilità professionale medica

Lesioni colpose derivanti dalla condotta negligente in ambito sanitario




Caso legale: Sussiste una ipotesi di responsabilità medica penale allorquando un medico ponga in essere una condotta colposa (ad esempio, errore diagnostico, errata manovra, errore chirurgico) che determini una lesione psicofisica o il decesso del paziente. La responsabilità medica penale è stata ridefinita dalla cd. Legge Gelli Bianco che ha introdotto l'articolo 590 sexies c.p. rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario": "se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". Il medico risponderà penalmente delle lesioni personali o della morte del paziente solo nel caso in cui non abbia rispettato, nell'esercizio della propria attività professionale, le linee guida e le best practices che risultino adeguate al caso di specie.



Pubblicato da:


Francesco Talamo

Avvocato penalista