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Accertamento fiscale su files presenti sul computer del contribuente

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

E' legittimo l'accertamento fiscale su files presenti sul computer del contribuente?

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18098 del 24 giugno 2021, ha affrontato la questione, confermando un orientamento già consolidato (Cass. Sez. VI - 5, ord. 15.01.2019, n. 673, Cass. Sez. V, sent. 12.04.2019, n. 10275).

Nel caso affrontato il contribuente contestava la legittimità dell'acquisizione durante una verifica della Guardia di Finanza di dati presenti nel proprio computer in assenza di una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, resa necessaria dall'utilizzo di password di accesso. Secondo il ricorrente tali prove erano inutilizzabili nel giudizio tributario dato che, come ha riconosciuto lo stesso Ministero dell'Economia (Circ. Min. 19.10.2005, n. 45/E), se il sistema è protetto da una password è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica essendo la fattispecie assimilabile a quella dell'apertura di pieghi sigillati, casseforti, etc..

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha chiarito che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta l'inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso.

Gli organi di controllo, quindi, possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. L'utilizzazione ai fini fiscali dei dati e dei documenti acquisiti dalla G.d.F. operante come polizia giudiziaria è quindi subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (D.P.R. n. 600/1973, art. 33; D.P.R. n. 633/1972, art. 52 e 63) e da disposizioni tributarie di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere a determinate attività quali l'accesso presso locali diversi da quelli dell'esercizio dell'attività del contribuente (cfr. Cass. n. 958/2018).

Quanto all'acquisizione dei dati dal computer del contribuente la sentenza ha precisato che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di Iva dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973) è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.

Nel caso di specie l'acquisizione si era perfezionata con collaborazione spontanea del contribuente senza la necessità di rimuovere ostacoli all'accesso ai documenti, pertanto non si è verificata alcuna attività di tipo "coattivo" da parte dei verificatori.

Si precisa peraltro che ai sensi del comma 9 dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 gli organi verificatori che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici hanno la possibilità di provvedere all'estrazione di copia dei dati al di fuori dei locali del contribuente qualora lo stesso non permetta l'utilizzo dei propri impianti e del proprio personale, oltre a dover rispettare specifiche regole di duplicazione che ne garantiscano l'attendibilità.

Tali circostanze nel caso di specie non erano state contestate dal contribuente, quindi in conclusione la Suprema Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i dati acquisiti mediante estrazione di copia di files contenuti nel computer del contribuente con il consenso di quest'ultimo. L'accertamento fiscale su files estratti dal computer del contribuente, pertanto, è stato pienamente confermato.

Avv. Marco Napolitano


Avv. Marco Napolitano - Avvocato per le imprese

Nella mia professione nutro una particolare predilezione per il mondo dell'impresa. Assisto le imprese sia in ambito civilistico (contenzioso fiscale, contrattualistica, recupero crediti, consulenza in ambito di rapporti tra soci e di management, contenzioso di diritto industriale, assistenza nella crisi di impresa, diritto del lavoro) sia in ambito di diritto penale (fallimentare, tributario, societario e responsabilità ex D.Lgs. 231/01). Mi avvalgo del costante confronto con professionisti esperti in ambito contabile, fiscale e di consulenza bancaria.




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Referenze

Pubblicazione legale

Gli interessi corrispettivi e moratori in tema di usura bancaria

Pubblicato su IUSTLAB

Il tema degli interessi corrispettivi e moratori nell'usura bancaria ha ricoperto un ruolo molto importante per il corretto inquadramento del fenomeno. Definizione di interessi corrispettivi e moratori In particolare occorre premettere che gli interessi corrispettivi costituiscono il c.d. "prezzo del finanziamento", quindi la remunerazione che la banca acquisisce per aver erogato a terzi somme di denaro. Gli interessi moratori costituiscono, invece, quelli che maturano nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'erogazione sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte. Come anticipato, si è storicamente assistito ha opinioni differenti in merito alla necessità di conteggiare o meno tali categorie di interessi nel calcolo del tasso applicato al fine di verificarne la sussistenza di usura bancaria. Gli orientamenti giurisprudenziali Una delle tesi che gli istituti di credito hanno storicamente sostenuto è che gli interessi di mora non dovessero essere conteggiati ai fini del calcolo del tasso di usura bancaria, dato che non rappresenterebbero un corrispettivo remunerativo in senso stretto e possono ricondursi all'istituto delle clausole penali legittimamente inserite nei contratti bancari secondo le norme del Codice Civile. Secondo tale tesi, inoltre, l'interesse corrispettivo in quanto espressione della fruttuosità dell'attività finanziaria esercitata deve necessariamente computarsi nel calcolo del tasso usurario. L'interesse moratorio, invece, avendo natura meramente risarcitoria, è correlato all'inadempimento del beneficiario quindi si applica solo al verificarsi in una condotta illecita della parte contrattuale e non rientra, pertanto, nelle condizioni fisiologiche del contratto. Per tale ragione deve ritenersi svincolato dalla normativa antiusura. In senso avverso a tale prospettazione la giurisprudenza di legittimità è giunta a sostenere che anche il tasso di mora debba essere al di sotto della soglia usuraria (Cass. Sez. Un. n. 19579/2020). In particolare «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso» , con la finalità di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. L'altro problema che ha generato contrasti interpretativi riguarda il computo di questo tasso nell'ambito dell'usura bancaria. Una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. I, n. 350/2013) aveva alimentato negli anni un vasto contenzioso data la poco chiara situazione relativa al rapporto tra il tasso di mora, corrispettivo e soglia. La più recente giurisprudenza, anche di merito (si veda Tribunale di Roma, Sez. XVII n. 1640/2020) ha chiarito che gli interessi corrispettivi e moratori sono entrambi soggetti alla legislazione anti usura bancaria e che quindi sia l'uno che che l'altro debbano essere pattuiti e mantenuti al di sotto del tasso soglia. I due tassi, però, in sede di conteggio non devono sommarsi ma sono alternativi, dal momento che si applicano in due fasi diverse della vita del contratto, sicchè quando viene meno il tasso corrispettivo ad esso si sostituisce quello di mora. Avv. Marco Napolitano

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Corso sul leasing finanziario alla luce della legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017)

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Il corso affronta l'evoluzione della normativa negoziale nel leasing finanziario sino a giungere alla legge n. 124 del 2017, con riferimento anche alla regolamentazione dell'istituto nelle procedure concorsuali.

Titolo professionale

Corso anatocismo ordinari e bancario

IPSOA Scuola di formazione - 12/2021

Il corso ha approfondito la normativa rilevante in tema di anatocismo ordinario, anatocismo bancario dalle origini sino alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, successivamente, dalla legge n. 10/2011 al nuovo art. 120 comma 2 TUB.

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