Ammissione al passivo e interruzione della prescrizione verso il coobbligato

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB




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Ammissione al passivo e interruzione della prescrizione verso il coobligato.

L'ammissione al passivo fallimentare determina l'interruzione della prescrizione nei confronti del corrensponsabile solidale ai sensi dell'art. 2055?

Sul punto si è spressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2022, n. 13143, affrontando un caso in cui i soci di due società fiduciarie sottoposte a procedura concorsuale chiamavano in giudizio il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) chiedendone la condanna al risarcimento del danno rappresentanto dalla perdita dei capitali da ciascuno conferiti in quanto l'ente pubblico avrebbe omesso i dovuti controlli sulla corretta amministrazione societaria.

L'ordinanza di rimessione alla Suprema Corte, quindi, poneva l'interrogativo se la domanda con cui il socio si era insinuato al passivo della società fiduciaria sottoposta a procedura concorsuale, al fine di ottenere la restituzione del capitale consegnato per la relativa amministrazione, interrompa la prescrizione per la durata della procedura anche nei confronti del Mise cui grava il dovere di vigilanza.

Secondo le S.U., quindi, dirimendo un contrasto sorto sul punto, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti del condebitore solidale del fallito.

L'estensione di tale effetto al terzo obbligato al risarcimento danno implica che quest'ultimo è responsabile, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per la perdita subita dagli investitori che hanno proposto istanza di insinuazione al passivo.

Le Sezioni Unite, quindi, hanno ribadito e ritenuto prevalente il precedente orientamento secondo cui “per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055, comma 1, c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate” (cfr. Cass. civ. sez. Unite, 15 luglio 2009, n. 15603).

In conclusione, quindi, l’ammissione allo stato passivo di una società fiduciaria sottoposta a liquidazione coatta amministrativa determina l’interruzione della prescrizione per tutta al durata della procedura. Tale effetto si estende anche al soggetto solidalmente obbligato per il risarcimento del danno da perdita dei capitali conferiti.

Avv. Marco Napolitano



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Avvocato Marco Napolitano a Vicenza
Marco Napolitano

Avvocato per le imprese