Pubblicazione legale:
Ammissione al passivo e interruzione della prescrizione verso il coobligato.
L'ammissione
al passivo fallimentare determina l'interruzione della prescrizione nei
confronti del corrensponsabile solidale ai sensi dell'art. 2055?
Sul
punto si è spressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, sentenza 27 aprile 2022, n. 13143, affrontando un caso in cui i
soci di due società fiduciarie sottoposte a procedura concorsuale
chiamavano in giudizio il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico)
chiedendone la condanna al risarcimento del danno rappresentanto dalla
perdita dei capitali da ciascuno conferiti in quanto l'ente pubblico
avrebbe omesso i dovuti controlli sulla corretta amministrazione
societaria.
L'ordinanza di rimessione alla Suprema Corte, quindi,
poneva l'interrogativo se la domanda con cui il socio si era insinuato
al passivo della società fiduciaria sottoposta a procedura concorsuale,
al fine di ottenere la restituzione del capitale consegnato per la
relativa amministrazione, interrompa la prescrizione per la durata della procedura anche nei confronti del Mise cui grava il dovere di vigilanza.
Secondo
le S.U., quindi, dirimendo un contrasto sorto sul punto, la
presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile
all'atto con cui si inizia un giudizio, determina ai sensi dell'art.
2945, comma 2 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con
effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale anche
nei confronti del condebitore solidale del fallito.
L'estensione
di tale effetto al terzo obbligato al risarcimento danno implica che
quest'ultimo è responsabile, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per la
perdita subita dagli investitori che hanno proposto istanza di
insinuazione al passivo.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno ribadito e ritenuto prevalente il precedente orientamento secondo cui “per
il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055,
comma 1, c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più
persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se
diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone,
anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità
contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso
considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al
danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi
violate” (cfr. Cass. civ. sez. Unite, 15 luglio 2009, n. 15603).
In
conclusione, quindi, l’ammissione allo stato passivo di una società
fiduciaria sottoposta a liquidazione coatta amministrativa determina
l’interruzione della prescrizione per tutta al durata della procedura.
Tale effetto si estende anche al soggetto solidalmente obbligato per il
risarcimento del danno da perdita dei capitali conferiti.
Avv. Marco Napolitano