Pubblicazione legale:
Accertamento in materia IVA.
L'iniziale
contestazione sollevata da parte dell'Agenzia delle Entrate nei
confronti della società assistita di aver registrato e contabilizzato
operazioni oggettivamente inesistenti, a seguito di attivià difensiva
veniva riformulata, in fase di accertamento, in soggettiva inesistenza.
L'Ufficio quindi notificava avviso di accertamento per quest'ultimo
rilievo.
A seguito di impugnazione la Commissione Tributaria di
Vicenza ha dato ragione alla società assistita ritenendo che gli
elementi indiziari posti dall'Ufficio a fondamento della pretesa
tributaria, considerati singolarmente e nel loro complesso, fossero
privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, quindi, non
fossero sufficienti a permettere di acquisire una prova presuntiva
sufficiente a sostenere fatti fiscalmente rilevanti e il meccanismo
fraudolento, accertati dall'Amministrazione Finanziaria.
Aderendo
all'orientamento di legittimità sorto sulla scia della giurisprudenza
unionale il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione Finanziaria da un
lato non abbia assolto al proprio onere probatorio in materia di
utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti inserito in una frode
carosello, non avendo dimostrato la consapevolezza del destinanario
delle fatture che l'operazione si inserisse in una evasione di imposta e
di cui avrebbe dovuto accorgersi usando l'ordinaria diligenza
professionale. Inoltre il Collegio ha ritenuto che il contribuente abbia
comunque fornito la prova contraria dell'inconsistenza degli indizi.
Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.