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Annullamento di avviso di accertamento in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Accertamento in materia IVA.
L'iniziale contestazione sollevata da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società assistita di aver registrato e contabilizzato operazioni oggettivamente inesistenti, a seguito di attivià difensiva veniva riformulata, in fase di accertamento, in soggettiva inesistenza. L'Ufficio quindi notificava avviso di accertamento per quest'ultimo rilievo.
A seguito di impugnazione la Commissione Tributaria di Vicenza ha dato ragione alla società assistita ritenendo che gli elementi indiziari posti dall'Ufficio a fondamento della pretesa tributaria, considerati singolarmente e nel loro complesso, fossero privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, quindi, non fossero sufficienti a permettere di acquisire una prova presuntiva sufficiente a sostenere fatti fiscalmente rilevanti e il meccanismo fraudolento, accertati dall'Amministrazione Finanziaria.
Aderendo all'orientamento di legittimità sorto sulla scia della giurisprudenza unionale il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione Finanziaria da un lato non abbia assolto al proprio onere probatorio in materia di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti inserito in una frode carosello, non avendo dimostrato la consapevolezza del destinanario delle fatture che l'operazione si inserisse in una evasione di imposta e di cui avrebbe dovuto accorgersi usando l'ordinaria diligenza professionale. Inoltre il Collegio ha ritenuto che il contribuente abbia comunque fornito la prova contraria dell'inconsistenza degli indizi.
Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.



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Marco Napolitano

Avvocato per le imprese