Pubblicazione legale:
L’acquisto di partecipazioni societarie da parte di uno dei coniugi può comportare che anche all’altro coniuge sia attribuita la qualifica di socio?
Occorre innanzitutto chiarire che se i coniugi, al momento dello scambio dei consensi, optano per il regime della separazione legale dei beni la risposta è negativa. Per i coniugi in regime di separazione legale dei beni l’acquisto di partecipazioni societarie da parte di uno non sortisce alcun effetto sull’altro. Le due posizioni restano nettamente separate e l’altro coniuge non acquisisce alcun diritto su quelle partecipazioni.
La questione si pone, invece, per i coniugi che abbiano optato per il regime della comunione legale dei beni.
La regola generale prevede che, salvo che non si sia optato per il regime di separazione, i beni acquistati durante il matrimonio, anche da uno solo dei coniugi, rientrano nella comunione legale (art. 177 c.c.) e sono in comproprietà indisponibile al 50% con l’altro coniuge.
Ci si chiede, quindi, se questa regola si applichi anche alle partecipazioni societarie.
Occorre distinguere due ipotesi che riguardano, rispettivamente, l’ipotesi di beni acquistati in regime di comunione legale che conservano l’esclusiva proprietà di uno dei coniugi e quelle che, al contrario, rientrano nella comunione legale:
1 – le partecipazioni societarie personali
Gli acquisti di partecipazioni societarie (azioni e quote) effettuate da uno solo dei coniugi sono esclusi dalla comunione legale quando sono avvenute prima del matrimonio o durante il matrimonio per effetto di donazione, testamento o con il corrispettivo del trasferimento di beni personali a condizione ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
In questo caso, quindi, l’acquisto di partecipazioni societarie pagandola con un bene personale e ciò sia espressamente menzionato nell’atto, queste sono di proprietà unicamente del coniuge acquirente senza che l’altro possa vantare alcun diritto.
2 – le partecipazioni societarie in comunione
Se non si verificano le condizioni di cui al punto precedente, invece, si ha l’ipotesi in cui l’acquisto della partecipazione sociale da parte di uno dei coniugi rientra nella comunione legale.
In questo caso, tuttavia, occorre distinguere due ulteriori ipotesi:
A) Nel caso in cui la partecipazione comporta la responsabilità illimitata del socio (s.n.c., accomandatario di s.a.s. e s.a.p.a.) oppure quando essa è acquistata come bene destinato all’esercizio dell’impresa, essa rientra solo nella comunione de residuo o “non immediata” (art. 178 c.c.) che comprende tutti quei beni che normalmente non cadono nella comunione legale ma ne fanno parte solo al momento del relativo scioglimento se ancora esistenti o non consumati. Anche gli aumenti della quota di partecipazione avvenuti durante il matrimonio con aumento di capitale nonché gli utili di esercizio rientrano nella predetta comunione “de residuo”.
La qualifica di socio, pertanto, spetta solo al coniuge sottoscrittore della quota, ma l’altro, solo nel momento in cui la comunione legale si sciolga, può pretendere che le somme prelevate siano nuovamente versate in comunione.
B) Se, invece, le partecipazioni comportano responsabilità limitata (s.p.a., s.r.l. o accomandante di s.a.s. o di s.a.p.a.) o se sono acquistate come investimento personale, esse entrano immediatamente in comunione. Gli aumenti della quota (mediante, ad esempio, aumento di capitale o offerte in opzione) rientrano anch’esse, immediatamente, nella comunione.
Quanto alla qualifica di socio occorre distinguere:
In conclusione, quindi, un coniuge diventa automaticamente socio della società la cui partecipazione sia acquistata dall’altro coniuge nel caso in cui ciò riguardi una società di capitali, l’acquisto avvenga in regime di comunione legale dei beni e ne sia fatta espressa menzione nell’atto.
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