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Gli interessi corrispettivi e moratori in tema di usura bancaria

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il tema degli interessi corrispettivi e moratori nell'usura bancaria ha ricoperto un ruolo molto importante per il corretto inquadramento del fenomeno.

Definizione di interessi corrispettivi e moratori

In particolare occorre premettere che gli interessi corrispettivi costituiscono il c.d. "prezzo del finanziamento", quindi la remunerazione che la banca acquisisce per aver erogato a terzi somme di denaro.

Gli interessi moratori costituiscono, invece, quelli che maturano nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'erogazione sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte.

Come anticipato, si è storicamente assistito ha opinioni differenti in merito alla necessità di conteggiare o meno tali categorie di interessi nel calcolo del tasso applicato al fine di verificarne la sussistenza di usura bancaria.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Una delle tesi che gli istituti di credito hanno storicamente sostenuto è che gli interessi di mora non dovessero essere conteggiati ai fini del calcolo del tasso di usura bancaria, dato che non rappresenterebbero un corrispettivo remunerativo in senso stretto e possono ricondursi all'istituto delle clausole penali legittimamente inserite nei contratti bancari secondo le norme del Codice Civile. Secondo tale tesi, inoltre, l'interesse corrispettivo in quanto espressione della fruttuosità dell'attività finanziaria esercitata deve necessariamente computarsi nel calcolo del tasso usurario. L'interesse moratorio, invece, avendo natura meramente risarcitoria, è correlato all'inadempimento del beneficiario quindi si applica solo al verificarsi in una condotta illecita della parte contrattuale e non rientra, pertanto, nelle condizioni fisiologiche del contratto. Per tale ragione deve ritenersi svincolato dalla normativa antiusura.

In senso avverso a tale prospettazione la giurisprudenza di legittimità è giunta a sostenere che anche il tasso di mora debba essere al di sotto della soglia usuraria (Cass. Sez. Un. n. 19579/2020). In particolare «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso», con la finalità di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore.

L'altro problema che ha generato contrasti interpretativi riguarda il computo di questo tasso nell'ambito dell'usura bancaria.

Una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. I, n. 350/2013) aveva alimentato negli anni un vasto contenzioso data la poco chiara situazione relativa al rapporto tra il tasso di mora, corrispettivo e soglia.

La più recente giurisprudenza, anche di merito (si veda Tribunale di Roma, Sez. XVII n. 1640/2020) ha chiarito che gli interessi corrispettivi e moratori sono entrambi soggetti alla legislazione anti usura bancaria e che quindi sia l'uno che che l'altro debbano essere pattuiti e mantenuti al di sotto del tasso soglia. I due tassi, però, in sede di conteggio non devono sommarsi ma sono alternativi, dal momento che si applicano in due fasi diverse della vita del contratto, sicchè quando viene meno il tasso corrispettivo ad esso si sostituisce quello di mora.

Avv. Marco Napolitano



Avv. Marco Napolitano - Avvocato per le imprese

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Marco Napolitano

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Referenze

Pubblicazione legale

Aumento del costo delle materie prime: possibili rimedi

Pubblicato su IUSTLAB

Aumento del costo delle materie prime: possibili rimedi contrattuali. E' ormai noto che negli ultimi mesi sono sono registrati significativi e imprevisti incrementi dei prezzi di acquisto delle materie prime utilizzate nei cicli produttivi. L'aumento del costo delle materie prime è dovuto a diversi fattosi scatenanti, tra cui la difficoltà di far viaggiare le merci nel contesto pandemico in corso. Tale fenomeno deve considerarsi necessariamente straordinario e imprevedibile in quanto travalica le normali fluttuazioni del mercato che generalmente possono influenzare qualsiasi rapporto commerciale. Per tale ragione può ritenersi necessario attuare dei possibili rimedi sia in relazione ai contratti in corso sia per quelli di futura stipulazione. Possibili rimedi per i contratti già stipulati Per quanto concerne i contratti in corso in primo luogo occorre effettuare innanzitutto un'analisi del singolo caso concreto, se l'accordo è stato stipulato in forma scritta. In particolare è opportuno verificare il contenuto delle condizioni generali e particolari per appurare se esistano o meno nel testo del contratto clausole che già prevedano la possibilità di adeguare i prezzi o che regolino l'ipotesi dello stato di necessità o dell'impossibilità temporanea o definitiva di eseguire la prestazione. In tal caso la richiesta di adeguamento dei prezzi a causa dell'aumento del costo delle materie prime potrebbe essere avanzata richiamandosi alla normativa contrattuale. Solo nel caso in cui il contratto scritto non preveda nulla in merito, per procedere ad una specifica richiesta di rinegoziazione a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime occorre richiamarsi alla normativa codicistica e agli orientamenti giurisprudenziali. Al fine deve innanzitutto invocarsi il principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione, che regola sia la gestione delle sopravvenienze che perturbano dell’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali, sia la scelta dei rimedi di natura legale e convenzionale. Tale principio trova la propria applicazione concreta nei precetti che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.) secondo i quali ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio. Di recente tale impostazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione (relazione 8 luglio 2020, n. 56) la quale si è espressa in senso favorevole alla rinegoziazione delle clausole durante la vita del contratto al fine di adattarlo alle sopravvenienze che ne alterano l'equilibrio. Viene delineato un vero e proprio obbligo contrattuale della controparte a intavolare trattative a condurle correttamente secondo quanto prevede l'art. 1374 c.c. in omaggio al principio generale di conservazione del contratto sotteso all'art. 1361 c.c., fermo restando il fatto che non sia obbligatorio addivenire ad una rinegoziazione effettiva dell'accordo. In caso di aumento del costo delle materie prime potrebbe rilevare la norma che regola le circostanze sopravvenute per causa non imputabile al debitore tali da rendere la prestazione parzialmente impossibile ai sensi dell'art. 1464 c.c., in forza della quale può domandarsi la riduzione della prestazione incisa dal maggior costo sopravvenuto; tuttavia se il creditore non ha interesse a ricevere un adempimento parziale il contratto si risolve. Potrebbe altresì invocarsi la fattispecie di cui all’art. 1256 comma 2 c.c. che regola l'impossibilità temporanea di adempiere la prestazione a causa dell'incremento del costo delle materie prime , per cui il debitore non è responsabile per il ritardo per il tempo in cui la prestazione è impossibile, ma l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a rendere la prestazione non più di interesse per il creditore. Potrebbe infine invocarsi al fattispecie che regola l’ eccessiva onerosità sopravvenuta di eseguire la prestazione, prevista dall’art. 1467 c.c., che si riscontra nell’ipotesi in cui avvenimenti straordinari e imprevedibili estranei alle parti contrattuali, straordinari sul piano oggettivo e impronosticabili alterino il nesso di interdipendenza anche economica tra le prestazioni. In tal caso la parte che subisce tale effetto può chiedere la risoluzione del contratto, che l’altra parte può evitare proponendo la modifica di alcune clausole o condizioni. Possibili rimedi per i contratti futuri Con riferimento, invece, ai contratti futuri si ritiene opportuno, laddove possibile, l'inserimento di specifiche clausole di revisione dei prezzi collegate all'andamento della quotazione delle materie prime . Tali clausole andranno diversamente modulate a seconda della tipologia di contratto e delle specifiche condizioni generali e particolari. Potrebbe essere opportuno riferirsi a borsini dei prezzi con carattere di ufficialità, come quelli rilevati periodicamente dalle Camere di Commercio o le rilevazioni Istat e gli indici delle principali borse merci e materie prime. Nel caso in cui tali dati manchino o non siano facilmente rilevabili potrebbe essere opportuno inserire nel contratto una specifica clausola di nomina di un soggetto esterno " arbitratore " (art. 1473 c.c.). Tale figura sarebbe chiamata a determinare la misura dell'eventuale aumento/diminuzione del prezzo delle materie prime, a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della revisione prezzi e a determinare il prezzo applicabile alle prestazioni dedotte nel contratto. Avv. Marco Napolitano

Pubblicazione legale

Il finanziamento alla societa' del socio cessionario della quota

Pubblicato su IUSTLAB

Si pone la questione circa la sorte del finanziamento alla società del socio cessionario della quota. Ci si chiede infatti se con la cessione della propria quota sociale il socio trasferisca automaticamente anche i propri diritti relativi ai versamenti di denaro effettuati alla società nel corso del tempo a titolo di finanziamento. Al fine di chiarire tale aspetto occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra i diversi tipi di finanziamento che il socio può erogare a favore della società. Il socio può innanzitutto finanziare la società mediante versamenti in conto capitale o a fondo perduto. Tali forme di finanziamento non sono qualificabili come mutui, quindi il socio non consegue il diritto al relativo rimborso. Vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve discrezionalmente utilizzabili dalla società per ripianare eventuali perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sulla base dell'assunto per cui sono acquisiti definitivamente al patrimonio della società alla stregua di capitale di rischio. Il socio, inoltre, può finanziare la società a titolo di mutuo, al fine di conservare il diritto a vedersi rimborsare quanto versato. Tali rapporti, invero, sono iscritti al passivo dello stato patrimoniale come debiti verso soci. Il socio, quindi, può sempre pretendere il rimborso di quanto versato, salva la rigida applicazione della norma sulla postergazione nell'ambito delle società a responsabilità limitata (art. art. 2467 c.c.). Orbene, tornando alla questione di cui si discute, chiarita la duplice natura dei finanziamenti erogabili dal socio alla società, la cessione di una partecipazione al capitale sociale comporta il trasferimento della corrispondente parte del patrimonio sociale, comprese le riserve formate dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto non vengono automaticamente trasferiti, invece, i crediti derivanti dai versamenti effettuati a titolo di mutuo o dal diritto al rimborso di versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale successivamente non deliberato dalla società Cedere la propria quota sociale a un soggetto terzo, quindi, non impica automaticamente anche la cessione del proprio credito per finanziamento socio nei confronti della società in assenza di una specifica pattuizione tra le parti. Come recentamente chiarito dal Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese n. 6042 del 09.07.2021 "costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società , terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione" . In sede di negoziazione della cessione delle quote societarie ad un terzo, quindi, è opportuno pattuire chiaramente la sorte dei crediti vantati nei confronti della società per finanziamenti erogati a titolo di mutuo. Avv. Marco Napolitano

Sentenza giudiziaria

Annullato avviso di accertamento in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

Sentenza n. 472/2023 del 09/05/2023 della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto che accoglie l'appello promosso avverso la sentenza di primo grado in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La difesa della contribuente ha fornito prove "sufficienti a contrastare quanto ipotizzato dell'Ufficio", con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento contenente riprese in materia di IRES, IVA e IRAP.

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Lo studio

Marco Napolitano
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