Pubblicazione legale:
Si pone la questione circa la sorte del finanziamento alla società del socio cessionario della quota.
Ci
si chiede infatti se con la cessione della propria quota sociale il
socio trasferisca automaticamente anche i propri diritti relativi ai
versamenti di denaro effettuati alla società nel corso del tempo a
titolo di finanziamento.
Al fine di chiarire tale aspetto occorre
innanzitutto chiarire la distinzione tra i diversi tipi di finanziamento
che il socio può erogare a favore della società.
Il socio può
innanzitutto finanziare la società mediante versamenti in conto capitale
o a fondo perduto. Tali forme di finanziamento non sono qualificabili
come mutui, quindi il socio non consegue il diritto al relativo
rimborso. Vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le
riserve discrezionalmente utilizzabili dalla società per ripianare
eventuali perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sulla base
dell'assunto per cui sono acquisiti definitivamente al patrimonio della
società alla stregua di capitale di rischio.
Il socio, inoltre,
può finanziare la società a titolo di mutuo, al fine di conservare il
diritto a vedersi rimborsare quanto versato. Tali rapporti, invero, sono
iscritti al passivo dello stato patrimoniale come debiti verso soci. Il
socio, quindi, può sempre pretendere il rimborso di quanto versato,
salva la rigida applicazione della norma sulla postergazione nell'ambito
delle società a responsabilità limitata (art. art. 2467 c.c.).
Orbene,
tornando alla questione di cui si discute, chiarita la duplice natura
dei finanziamenti erogabili dal socio alla società, la cessione di una
partecipazione al capitale sociale comporta
- il trasferimento
della corrispondente parte del patrimonio sociale, comprese le riserve
formate dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto
- non
vengono automaticamente trasferiti, invece, i crediti derivanti dai
versamenti effettuati a titolo di mutuo o dal diritto al rimborso di
versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale
successivamente non deliberato dalla società
Cedere la
propria quota sociale a un soggetto terzo, quindi, non impica
automaticamente anche la cessione del proprio credito per finanziamento
socio nei confronti della società in assenza di una specifica
pattuizione tra le parti.
Come recentamente chiarito dal Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese n. 6042 del 09.07.2021 "costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione" .
In
sede di negoziazione della cessione delle quote societarie ad un terzo,
quindi, è opportuno pattuire chiaramente la sorte dei crediti vantati
nei confronti della società per finanziamenti erogati a titolo di mutuo.
Avv. Marco Napolitano