Pubblicazione legale:
La donazione può perdere efficacia?
La risposta è sicuramente si. Colui che riceve un bene in donazione (il donatario), infatti, rimane sempre esposto al rischio di perdere quanto ricevuto in donazione su iniziativa di chi ha effettuato la donazione (il donante) al verificarsi di determinati eventi. Tali eventi sono: la morte di una delle parti, la separazione o il divorzio, l’ingratitudine del donatario e la sopravvenienza di figli.
Se una donazione lede i diritti successori dei legittimari del donante, il donatario non è sicuro di aver acquisito la proprietà dei beni ricevuti finché non siano trascorsi almeno 10 anni dall’apertura della successione (art. 553 e ss. c.c.). In questo arco di tempo i legittimari lesi possono reintegrare la propria quota ereditaria esercitando l’azione di riduzione nei confronti del donatario al fine di ottenere la restituzione del bene donato.
Quando il bene da restituire è un immobile su cui il donatario ha costituito un’ipoteca o un diritto di usufrutto:
La morte del soggetto che riceve un bene in donazione determina la perdita di efficacia di una donazione tipica solo se nel contratto è presente un patto di riversibilità.
La separazione legale o il divorzio non producono effetti su eventuali donazioni tipiche o indirette tra coniugi effettuate durante il matrimonio.
Se però durante la convivenza un coniuge assegna all’altro beni mobili di sua proprietà (ad esempio gioielli di famiglia non particolarmente preziosi ma dal valore affettivo), qualora tale contratto possa individuarsi come comodato gratuito senza termine, a seguito della separazione deriva l’obbligo per il coniuge separato di provvedere alla restituzione.
In caso di particolari comportamenti di chi ha ricevuto la donazione, il donante può revocare una donazione tipica o indiretta già effettuata, ad accezione delle donazioni remuneratorie o obnuziali:
In tali casi il donante (o i suoi eredi in casi particolari) possono procedere con un’azione di revocazione entro un anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto la consente.
Se al momento della donazione il donante non aveva figli o discendenti o ignorava di averne, può ottenere la revocazione della donazione tipica o indiretta nei seguenti casi:
Anche in tal caso il donante deve agire mediante azione di revocazione entro il termine di 5 anni dal giorno in cui si verifica uno dei predetti eventi.
Avv. Marco Napolitano
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