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Le donazioni possono perdere efficacia?

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La donazione può perdere efficacia?

La risposta è sicuramente si. Colui che riceve un bene in donazione (il donatario), infatti, rimane sempre esposto al rischio di perdere quanto ricevuto in donazione su iniziativa di chi ha effettuato la donazione (il donante) al verificarsi di determinati eventi. Tali eventi sono: la morte di una delle parti, la separazione o il divorzio, l’ingratitudine del donatario e la sopravvenienza di figli.

Morte delle parti

Morte del donante

Se una donazione lede i diritti successori dei legittimari del donante, il donatario non è sicuro di aver acquisito la proprietà dei beni ricevuti finché non siano trascorsi almeno 10 anni dall’apertura della successione (art. 553 e ss. c.c.). In questo arco di tempo i legittimari lesi possono reintegrare la propria quota ereditaria esercitando l’azione di riduzione nei confronti del donatario al fine di ottenere la restituzione del bene donato.

Quando il bene da restituire è un immobile su cui il donatario ha costituito un’ipoteca o un diritto di usufrutto:

  • se non sono passati 20 anni dalla trascrizione della donazione i beni sono restituiti liberi da ogni diritto o ipoteca
  • se sono passati 20 anni dalla trascrizione della donazione l’ipoteca e l’usufrutto rimangono efficaci ma il donatario deve risarcire in denaro gli eredi legittimari lesi a causa del minor valore del bene.
Morte del donatario

La morte del soggetto che riceve un bene in donazione determina la perdita di efficacia di una donazione tipica solo se nel contratto è presente un patto di riversibilità.

Separazione e divorzio

La separazione legale o il divorzio non producono effetti su eventuali donazioni tipiche o indirette tra coniugi effettuate durante il matrimonio.

Se però durante la convivenza un coniuge assegna all’altro beni mobili di sua proprietà (ad esempio gioielli di famiglia non particolarmente preziosi ma dal valore affettivo), qualora tale contratto possa individuarsi come comodato gratuito senza termine, a seguito della separazione deriva l’obbligo per il coniuge separato di provvedere alla restituzione.

Ingratitudine del donatario

In caso di particolari comportamenti di chi ha ricevuto la donazione, il donante può revocare una donazione tipica o indiretta già effettuata, ad accezione delle donazioni remuneratorie o obnuziali:

  • comportamenti corrispondenti all’indegnità a succedere: omicidio o tentato omicidio nei confronti del donante, denuncia del donante per fatti puniti con l’ergastolo o con una pena non inferiore nel minimo a tre anni se la denuncia è stata ritenuta calunniosa dal tribunale, decadenza dalla potestà genitoriale, induzione con dolo o violenza a mutare il testamento, soppressione o alterazione del testamento valido, formazione di testamento falso
  • ingiuria grave nei confronti del donante, ossia un comportamento che manifesti un’avversione durevole, profonda e radicata, mancanza di rispetto della dignità, disistima delle qualità morali
  • provocazione dolosa di un grave danno al patrimonio del donante
  • rifiuto di corrispondere gli alimenti

In tali casi il donante (o i suoi eredi in casi particolari) possono procedere con un’azione di revocazione entro un anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto la consente.

Sopravvenienza di figli

Se al momento della donazione il donante non aveva figli o discendenti o ignorava di averne, può ottenere la revocazione della donazione tipica o indiretta nei seguenti casi:

  • nascita di un figlio o discendente
  • scoperta dell’esistenza di un figlio o discendente
  • adozione di un figlio minore di età
  • riconoscimento di un figlio
  • ritorno a casa di un figlio dichiarato assente o morto presunto

Anche in tal caso il donante deve agire mediante azione di revocazione entro il termine di 5 anni dal giorno in cui si verifica uno dei predetti eventi.

Avv. Marco Napolitano


Avv. Marco Napolitano - Avvocato per le imprese

Nella mia professione nutro una particolare predilezione per il mondo dell'impresa. Assisto le imprese sia in ambito civilistico (contenzioso fiscale, contrattualistica, recupero crediti, consulenza in ambito di rapporti tra soci e di management, contenzioso di diritto industriale, assistenza nella crisi di impresa, diritto del lavoro) sia in ambito di diritto penale (fallimentare, tributario, societario e responsabilità ex D.Lgs. 231/01). Mi avvalgo del costante confronto con professionisti esperti in ambito contabile, fiscale e di consulenza bancaria.




Marco Napolitano

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Lo studio si occupa di assistere privati e imprese nell'ambito del contenzioso bancario, con particolare riferimento ai vizi dei principali contratti in ambito di anatocismo, usura e indeterminatezza dei tassi


Diritto commerciale e societario

Ho maturato esperienza nell'assistenza alle imprese in tema di contenzioso societario, che riguarda sia i rapporti economico/patrimoniali tra soci e impresa, sia la tutela dell'impresa in caso di mala gestio degli amministratori.


Diritto civile

Consulenza a società e imprese individuali in ambito di stesura e revisione di contratti commerciali, predisposizione di corrispondenza con clienti, fornitori, enti pubblici e privati. Assistenza nella gestione del contenzioso ordinario. Recupero crediti insoluti. Ricorso a procedure di mediazione e arbitrato.


Altre categorie:

Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Diritto penale, Privacy e GDPR, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Aste giudiziarie, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Gli interessi corrispettivi e moratori in tema di usura bancaria

Pubblicato su IUSTLAB

Il tema degli interessi corrispettivi e moratori nell'usura bancaria ha ricoperto un ruolo molto importante per il corretto inquadramento del fenomeno. Definizione di interessi corrispettivi e moratori In particolare occorre premettere che gli interessi corrispettivi costituiscono il c.d. "prezzo del finanziamento", quindi la remunerazione che la banca acquisisce per aver erogato a terzi somme di denaro. Gli interessi moratori costituiscono, invece, quelli che maturano nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'erogazione sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte. Come anticipato, si è storicamente assistito ha opinioni differenti in merito alla necessità di conteggiare o meno tali categorie di interessi nel calcolo del tasso applicato al fine di verificarne la sussistenza di usura bancaria. Gli orientamenti giurisprudenziali Una delle tesi che gli istituti di credito hanno storicamente sostenuto è che gli interessi di mora non dovessero essere conteggiati ai fini del calcolo del tasso di usura bancaria, dato che non rappresenterebbero un corrispettivo remunerativo in senso stretto e possono ricondursi all'istituto delle clausole penali legittimamente inserite nei contratti bancari secondo le norme del Codice Civile. Secondo tale tesi, inoltre, l'interesse corrispettivo in quanto espressione della fruttuosità dell'attività finanziaria esercitata deve necessariamente computarsi nel calcolo del tasso usurario. L'interesse moratorio, invece, avendo natura meramente risarcitoria, è correlato all'inadempimento del beneficiario quindi si applica solo al verificarsi in una condotta illecita della parte contrattuale e non rientra, pertanto, nelle condizioni fisiologiche del contratto. Per tale ragione deve ritenersi svincolato dalla normativa antiusura. In senso avverso a tale prospettazione la giurisprudenza di legittimità è giunta a sostenere che anche il tasso di mora debba essere al di sotto della soglia usuraria (Cass. Sez. Un. n. 19579/2020). In particolare «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso» , con la finalità di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. L'altro problema che ha generato contrasti interpretativi riguarda il computo di questo tasso nell'ambito dell'usura bancaria. Una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. I, n. 350/2013) aveva alimentato negli anni un vasto contenzioso data la poco chiara situazione relativa al rapporto tra il tasso di mora, corrispettivo e soglia. La più recente giurisprudenza, anche di merito (si veda Tribunale di Roma, Sez. XVII n. 1640/2020) ha chiarito che gli interessi corrispettivi e moratori sono entrambi soggetti alla legislazione anti usura bancaria e che quindi sia l'uno che che l'altro debbano essere pattuiti e mantenuti al di sotto del tasso soglia. I due tassi, però, in sede di conteggio non devono sommarsi ma sono alternativi, dal momento che si applicano in due fasi diverse della vita del contratto, sicchè quando viene meno il tasso corrispettivo ad esso si sostituisce quello di mora. Avv. Marco Napolitano

Titolo professionale

Corso sul leasing finanziario alla luce della legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017)

IPSOA Scuola di formazione - 1/2022

Il corso affronta l'evoluzione della normativa negoziale nel leasing finanziario sino a giungere alla legge n. 124 del 2017, con riferimento anche alla regolamentazione dell'istituto nelle procedure concorsuali.

Titolo professionale

Corso anatocismo ordinari e bancario

IPSOA Scuola di formazione - 12/2021

Il corso ha approfondito la normativa rilevante in tema di anatocismo ordinario, anatocismo bancario dalle origini sino alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, successivamente, dalla legge n. 10/2011 al nuovo art. 120 comma 2 TUB.

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