Pubblicazione legale:
Da quando decorre il termine di prescrizione della liquidazione della quota del socio uscente?
Come noto la cessazione per morte, recesso, esclusione attribuisce al socio cessato o ai suoi eredi il diritto alla liquidazione della quota di una società in nome collettivo, a differenza dell'ipotesi in cui la cessazione avvenga per trasferimento a titolo oneroso o per donazione.
I
soci cessati (o i loro eredi), quindi, hanno diritto a ricevere una
somma di denaro corrispondente al valore della quota entro sei mesi dalla cessazione del rapporto sociale.
Unico soggetto obbligato a liquidare la quota è la società
e non già i soci personalmente, come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 11/02/1998 n. 4103; Cass. 10/06/1998, n. 5757) sulla
base del principio per cui la società, seppur priva di personalità
giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta, è pur sempre soggetto
di diritto titolare dei beni sociali e dotata di capacità giuridica
sostanziale e processuale nei rapporti esterni.
Ne consegue che la
proposizione della domanda di liquidazione della quota va esperita
esclusivamente nei confronti della società, senza necessità di chiamare
in causa i soci che non sono litisconsorti necessari.
Dal momento
che la norma prevede che la società sia tenuta ad adempiere entro sei
mesi dalla data di scioglimento del rapporto sociale, ciò implica che
essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione sino alla scadenza di detto termine
e che, quindi, il socio non possa predetenere la prestazione prima di
allora. Ne consegue che alla scadenza del termine ai sensi dell'art. 2289, comma 4 c.c., la società è costituita automaticamente in mora e sono dovuti gli
interessi di mora e il risarcimento del danno per svalutazione
monetaria.
Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato l'orientamento per cui il termine di prescrizione del diritto a ricevere la liquidazione della quota inizi a decorrere da quando la prestazione dovuta al socio uscente diventi esigibile. Essendo di sei mesi il termine per l'adempimento posto a favore della società, come detto sopra, la prescrizione
della liquidazione della quota del socio uscente cominicia a decorrere
solo dopo la scadenza di tale termine, in quanto il creditore prima non
può esigere la prestazione (Cass. 13 gennaio 2022, n. 1200).
Il
termine prescrizionale può essere interrotto nelle forme e con le
ordinarie modalità previste dall'ordinamento. E' significativo,
peraltro, l'orientamento giurisprudenziale per cui l'onere di provare il
valore della quota del socio uscente di una società di persona incomba
sui soci superstiti e non sul socio uscente, in virtù del principio di
prossimità della prova (Cass. 19.02.2020, n. 4260).
Nel caso in
cui si perfezioni la prescrizione della liquidazione della quota del
socio uscente , la quota non liquidata viene automaticamente ripartita
tra i soci superstiti in proporzione alle partecipazioni di ciascuno.
Avv. Marco Napolitano