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Preventiva escussione: come funziona nelle societa' di persone?

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Come funziona il beneficio di preventiva escussione nelle società di persone?

La norma codicistica è apparentemente chiara.

Le norme del codice civile

Quanto alle società semplici in tema di beneficio di preventiva escussione l'art. 2268 c.c. prevede che il socio, chiamato dal creditore a pagare i debiti dell'intera società, anche quando questa sia in liquidazione, può avvalersi del beneficio di escussione "indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi". Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice l'art. 2304 c.c. afferma che "I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale".

La regola comune del beneficio di preventiva escussione impone, quindi, che per le sole obbligazioni sociali (e non per quelle personali del socio) risponde in via primaria la società con il suo patrimonio e, solo in via sussidiaria e eventuale, i soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale. Il creditore procedente, per recuperare un proprio credito, potrà quindi aggredire il beni personali del socio personalmente e illimitatamente responsabile solo dopo aver tentato, invano, di aggredire - escutere, appunto - i beni della società.

Ma cosa si intende per preventiva escussione dei beni della società?

Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di preventiva escussione

Data la scarna lettera della legge sul punto si è espressa copiosa giurisprudenza.

Secondo un orientamento più rigoroso per preventiva escussione deve intendersi un'infruttuosa azione esecutiva nei confronti della società. Il creditore, quindi, può aggredire i beni personali del socio solo quando dimostra di aver avviato un'azione esecutiva (notifica del precetto e pignoramento) che non sia andata a buon fine. In assenza di tale preventiva procedura esecutiva non andata a buon fine, quindi, il creditore non avrebbe titolo per agire nei confronti del socio illimitatamente e personalmente responsabile.

Secondo un diverso maggioritario orientamento, da ritenersi ormai consolidato, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito (C. 18185/2006; C. 2647/1987; C. 4810/1984; C. 4752/1984; C. 4606/1983; A. Milano 29.11.2002; T. Bologna 26.9.1994; T. Pavia 26.6.1993; T. Bologna 18.12.1990). Per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedure esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società ma è sufficiente che offra la prova dell'incapienza della società e che quindi qualsiasi esecuzione forzata sarebbe inutile.

L'onere della preventiva escussione deve quindi ritenersi assolto quando il creditore sociale dimostri l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale. Ciò può avvenire, ad esempio, attingendo informazioni presso i pubblici registri sulla proprietà di beni immobili o mobili registrati in capo alla società, accertando la posizione attuale dei singoli soci (svolgimento di altra attività lavorativa ecc.) o raccogliendo notizie sull'eventuale esistenza di cespiti e magazzino.

Provvedimento del Tribunale di Treviso

In adesione a tale orientamento si è recentemente espresso il Tribunale di Treviso in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal socio accomandatario di una S.a.s., avendo quest'ultimo subito un pignoramento presso terzi personale senza che il creditore avesse previamente tentato un'azione esecutiva nei confronti della società.

Il Giudice, nel rigettare l'opposizione, dà atto che il creditore ha ampiamente provato che la società non fosse titolare di un patrimonio sociale idoneo a soddisfare il proprio credito e, pertanto, non sospende l'esecuzione forzata nei confronti del socio personalmente.

Avv. Marco Napolitano


Avv. Marco Napolitano - Avvocato per le imprese

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Referenze

Pubblicazione legale

La societa' veicolo e' veramente titolare del credito per cui agisce?

Pubblicato su IUSTLAB

La società veicolo è veramente titolare del credito per cui agisce? Cosa succede se non riesce a darne dimostrazione in giudizio? Al fine di rispondere a tale quesito chiariamo innanzitutto cosa sia una società veicolo e in che modo agisce per il recupero di un credito nei confronti del debitore. La cartolarizzazione del credito Capita sempre più frequentamente che il debitore riceva atti giudiziari di recupero del credito (decreti ingiuntivi, precetti, atti di pignoramento) da parte di una società diversa dall'istituto bancario che aveva inizialmente erogato il finanziamento. Il caso tipico è il seguente: l'azienda A nel 2010 stipula un contratto di mutuo chirografario con la Banca Beta e dopo poco tempo sospende i pagamenti; nel 2020 riceve un sollecito di pagamento per lo stesso debito da parte della società S.P.V S.r.l. Tale fenomeno è lecito e solitamente presuppone l'avvenuta cartolarizzazione del credito ( securisation ), che è una forma di cessione del credito regolata normativamente dalla L. n. 130/1999 e dal Reg. UE n. 2017/2402. Si tratta di un'operazione con cui un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa) smobilizza i propri crediti tramite la stipulazione di un contratto di cessione in blocco a titolo oneroso (solitamente pro soluto ) a favore di un soggetto denominato società per la cartolarizzazione - o speciale purpose vehicle (S.P.V.) - il quale provvede direttamente o tramite terza società ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione (cfr. P. Bontempi, Diritto Bancario e Finanziario , Giuffrè 2019). Per la riscossione del creriti ceduti la società cessionaria può incaricare terzi soggetti che si occupano del recupero stragiudiziale o giudiziale del credito (il c.d. servicing ). La Banca Beta dell'esempio, quindi, ha ceduto il credito nei confronti dell'azienda A alla società S.P.V. S.r.l., che attiva il recuero giudiziale. La pubblicità della cartolarizzazione L'art. 4 della L. n. 130/1999 prescrive specifici adempimenti pubblicitari per la cessione del credito in blocco nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, richiamando l'art. 58 TUB commi 2, 3 e 4. L'avvenuta cessione deve essere infatti iscritta nel registro delle imprese e pubblicata in Gazzetta Ufficiale; una volta eseguiti tali adempimenti nei confronti del debitore ceduto si prodocono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. L'azienda A, quindi, non riceverà alcuna notifica diretta al proprio domicilio dell'avvenuta cessione del credito, in quanto tale cessione viene resa nota tramite la pubblicazione sopra vista. La legittimazione attiva del cessionario: titolarità del credito Chiariti tali aspetti definitori si giunge al punto: quando la società cessionaria del credito - la S.P.V. - che agisce in giudizio contro il debitore può dirsi effettivamente titolare del credito che provvede a recuperare in giudizio? E' sufficiente che faccia menzione e produca l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale? Abbiamo visto che la legge prevede che l'iscrizione al registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgono come notifica al debitore ceduto. Tale meccanismo, quindi, parrebbe creare in capo al debitore (e ai terzi) una presunzione di conoscenza legale della cessione che potrebbe dimostrare anche in giudizio la titolarità del credito in capo alla società attrice. Tuttavia capita spesso che gli estratti pubblicati in Gazzetta Ufficiale riportino solo le macro categorie identificative dei crediti ceduti ( ...i crediti riguardanti: i finanziamenti contro cessione del quinto ... i prestiti personali ... i prestiti finalizzati ... i prestiti per l'acquisto di autovetture... ) senza la specifica elencazione dei rapporti. Pare ragionevole ritenere, quindi, che dal tenore letterale di tali estratti sia impossibile individuare con precisione se un determinato specifico credito rientri o meno tra quelli ceduti in blocco. Ne consegue il sorgere del ragionevole dubbio che la società veicolo che agisce in giudizio per il recupero di un credito che afferma aver ricevuto in cessione non sia effettivamente titolare dello stesso . Dubbio che in sede giudiziale si traduce in un'eccezione - questione preliminare di merito - sollevabile dal debitore sulla carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo: eccezione che attiva l' onere della prova positiva della titolarità del credito in capo alla società attrice. Onere della prova in capo alla società veicolo E' evidente che la mera produzione di copia dell'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, laddove indichi solo genericamente i crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, non sia sufficiente ad assolvere tale onere: la società veicolo, per dimostrare la propria titolarità, sarà allora chiamata a produrre in giudizio anche il contratto di cessione del credito da cui si evinca con precisione di aver ricevuto lo specifico credito per cui essa agisce. Sul punto è di tenore concorde la Suprema Corte di Cassazione : si vedano Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4116/2016 e Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 10518/2016 secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco a fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito "ha l'onere di produrre... di documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco...dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbie esplicitamente o implicitamente riconosciuta" ; è del medesimo tenore anche la più avveduta giurisprudenza di merito (Trib. Padova, decr. 03.06.2016; Trib. Napoli, sent. 24.05.2019, n. 5337). Se la società veicolo, quindi, non produce in giudizio entro i termini decadenziali di legge copia del contratto di cessione, a fronte di un'eccezione del debitore, rischia di vedersi rigettata nel merito la propria pretesa con conseguente insuccesso dell'attività recuperatoria del credito. Avv. Marco Napolitano

Titolo professionale

Corso sul leasing finanziario alla luce della legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017)

IPSOA Scuola di formazione - 1/2022

Il corso affronta l'evoluzione della normativa negoziale nel leasing finanziario sino a giungere alla legge n. 124 del 2017, con riferimento anche alla regolamentazione dell'istituto nelle procedure concorsuali.

Titolo professionale

Corso relativo alle cause interne e internazionali per responsabilità da prodotto difettoso

IPSOA Scuola di formazione - 11/2021

Il corso ha affrontato la tematica delle cause interne e internazionali per responsabilità da prodotto difettoso partendo da un inquadramento storico-normativo generale, per poi affrontare la responsabilità da prodotto difettoso nell'abrogato D.P.R. 224/1988 e nell'attuale Codice del Consumo. Infine ha approfondito alcuni aspetti internazionalprivatistici e di diritto comparato.

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