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Preventiva escussione: come funziona nelle societa' di persone?

Scritto da: Marco Napolitano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Come funziona il beneficio di preventiva escussione nelle società di persone?

La norma codicistica è apparentemente chiara.

Le norme del codice civile

Quanto alle società semplici in tema di beneficio di preventiva escussione l'art. 2268 c.c. prevede che il socio, chiamato dal creditore a pagare i debiti dell'intera società, anche quando questa sia in liquidazione, può avvalersi del beneficio di escussione "indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi". Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice l'art. 2304 c.c. afferma che "I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale".

La regola comune del beneficio di preventiva escussione impone, quindi, che per le sole obbligazioni sociali (e non per quelle personali del socio) risponde in via primaria la società con il suo patrimonio e, solo in via sussidiaria e eventuale, i soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale. Il creditore procedente, per recuperare un proprio credito, potrà quindi aggredire il beni personali del socio personalmente e illimitatamente responsabile solo dopo aver tentato, invano, di aggredire - escutere, appunto - i beni della società.

Ma cosa si intende per preventiva escussione dei beni della società?

Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di preventiva escussione

Data la scarna lettera della legge sul punto si è espressa copiosa giurisprudenza.

Secondo un orientamento più rigoroso per preventiva escussione deve intendersi un'infruttuosa azione esecutiva nei confronti della società. Il creditore, quindi, può aggredire i beni personali del socio solo quando dimostra di aver avviato un'azione esecutiva (notifica del precetto e pignoramento) che non sia andata a buon fine. In assenza di tale preventiva procedura esecutiva non andata a buon fine, quindi, il creditore non avrebbe titolo per agire nei confronti del socio illimitatamente e personalmente responsabile.

Secondo un diverso maggioritario orientamento, da ritenersi ormai consolidato, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito (C. 18185/2006; C. 2647/1987; C. 4810/1984; C. 4752/1984; C. 4606/1983; A. Milano 29.11.2002; T. Bologna 26.9.1994; T. Pavia 26.6.1993; T. Bologna 18.12.1990). Per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedure esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società ma è sufficiente che offra la prova dell'incapienza della società e che quindi qualsiasi esecuzione forzata sarebbe inutile.

L'onere della preventiva escussione deve quindi ritenersi assolto quando il creditore sociale dimostri l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale. Ciò può avvenire, ad esempio, attingendo informazioni presso i pubblici registri sulla proprietà di beni immobili o mobili registrati in capo alla società, accertando la posizione attuale dei singoli soci (svolgimento di altra attività lavorativa ecc.) o raccogliendo notizie sull'eventuale esistenza di cespiti e magazzino.

Provvedimento del Tribunale di Treviso

In adesione a tale orientamento si è recentemente espresso il Tribunale di Treviso in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal socio accomandatario di una S.a.s., avendo quest'ultimo subito un pignoramento presso terzi personale senza che il creditore avesse previamente tentato un'azione esecutiva nei confronti della società.

Il Giudice, nel rigettare l'opposizione, dà atto che il creditore ha ampiamente provato che la società non fosse titolare di un patrimonio sociale idoneo a soddisfare il proprio credito e, pertanto, non sospende l'esecuzione forzata nei confronti del socio personalmente.

Avv. Marco Napolitano


Avv. Marco Napolitano - Avvocato per le imprese

Nella mia professione nutro una particolare predilezione per il mondo dell'impresa. Assisto le imprese sia in ambito civilistico (contenzioso fiscale, contrattualistica, recupero crediti, consulenza in ambito di rapporti tra soci e di management, contenzioso di diritto industriale, assistenza nella crisi di impresa, diritto del lavoro) sia in ambito di diritto penale (fallimentare, tributario, societario e responsabilità ex D.Lgs. 231/01). Mi avvalgo del costante confronto con professionisti esperti in ambito contabile, fiscale e di consulenza bancaria.




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Referenze

Pubblicazione legale

Gli interessi corrispettivi e moratori in tema di usura bancaria

Pubblicato su IUSTLAB

Il tema degli interessi corrispettivi e moratori nell'usura bancaria ha ricoperto un ruolo molto importante per il corretto inquadramento del fenomeno. Definizione di interessi corrispettivi e moratori In particolare occorre premettere che gli interessi corrispettivi costituiscono il c.d. "prezzo del finanziamento", quindi la remunerazione che la banca acquisisce per aver erogato a terzi somme di denaro. Gli interessi moratori costituiscono, invece, quelli che maturano nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'erogazione sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte. Come anticipato, si è storicamente assistito ha opinioni differenti in merito alla necessità di conteggiare o meno tali categorie di interessi nel calcolo del tasso applicato al fine di verificarne la sussistenza di usura bancaria. Gli orientamenti giurisprudenziali Una delle tesi che gli istituti di credito hanno storicamente sostenuto è che gli interessi di mora non dovessero essere conteggiati ai fini del calcolo del tasso di usura bancaria, dato che non rappresenterebbero un corrispettivo remunerativo in senso stretto e possono ricondursi all'istituto delle clausole penali legittimamente inserite nei contratti bancari secondo le norme del Codice Civile. Secondo tale tesi, inoltre, l'interesse corrispettivo in quanto espressione della fruttuosità dell'attività finanziaria esercitata deve necessariamente computarsi nel calcolo del tasso usurario. L'interesse moratorio, invece, avendo natura meramente risarcitoria, è correlato all'inadempimento del beneficiario quindi si applica solo al verificarsi in una condotta illecita della parte contrattuale e non rientra, pertanto, nelle condizioni fisiologiche del contratto. Per tale ragione deve ritenersi svincolato dalla normativa antiusura. In senso avverso a tale prospettazione la giurisprudenza di legittimità è giunta a sostenere che anche il tasso di mora debba essere al di sotto della soglia usuraria (Cass. Sez. Un. n. 19579/2020). In particolare «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso» , con la finalità di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. L'altro problema che ha generato contrasti interpretativi riguarda il computo di questo tasso nell'ambito dell'usura bancaria. Una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. I, n. 350/2013) aveva alimentato negli anni un vasto contenzioso data la poco chiara situazione relativa al rapporto tra il tasso di mora, corrispettivo e soglia. La più recente giurisprudenza, anche di merito (si veda Tribunale di Roma, Sez. XVII n. 1640/2020) ha chiarito che gli interessi corrispettivi e moratori sono entrambi soggetti alla legislazione anti usura bancaria e che quindi sia l'uno che che l'altro debbano essere pattuiti e mantenuti al di sotto del tasso soglia. I due tassi, però, in sede di conteggio non devono sommarsi ma sono alternativi, dal momento che si applicano in due fasi diverse della vita del contratto, sicchè quando viene meno il tasso corrispettivo ad esso si sostituisce quello di mora. Avv. Marco Napolitano

Titolo professionale

Corso sul leasing finanziario alla luce della legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017)

IPSOA Scuola di formazione - 1/2022

Il corso affronta l'evoluzione della normativa negoziale nel leasing finanziario sino a giungere alla legge n. 124 del 2017, con riferimento anche alla regolamentazione dell'istituto nelle procedure concorsuali.

Titolo professionale

Corso anatocismo ordinari e bancario

IPSOA Scuola di formazione - 12/2021

Il corso ha approfondito la normativa rilevante in tema di anatocismo ordinario, anatocismo bancario dalle origini sino alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, successivamente, dalla legge n. 10/2011 al nuovo art. 120 comma 2 TUB.

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