Pubblicazione legale:
Come funziona il beneficio di preventiva escussione nelle società di persone?
La norma codicistica è apparentemente chiara.
Quanto alle società semplici in tema di beneficio di preventiva escussione l'art. 2268 c.c. prevede che il socio, chiamato dal creditore a pagare i debiti dell'intera società, anche quando questa sia in liquidazione, può avvalersi del beneficio di escussione "indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi". Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice l'art. 2304 c.c. afferma che "I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale".
La regola comune del beneficio di preventiva escussione impone, quindi, che per le sole obbligazioni sociali (e non per quelle personali del socio) risponde in via primaria la società con il suo patrimonio e, solo in via sussidiaria e eventuale, i soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale. Il creditore procedente, per recuperare un proprio credito, potrà quindi aggredire il beni personali del socio personalmente e illimitatamente responsabile solo dopo aver tentato, invano, di aggredire - escutere, appunto - i beni della società.
Ma cosa si intende per preventiva escussione dei beni della società?
Data la scarna lettera della legge sul punto si è espressa copiosa giurisprudenza.
Secondo un orientamento più rigoroso per preventiva escussione deve intendersi un'infruttuosa azione esecutiva nei confronti della società. Il creditore, quindi, può aggredire i beni personali del socio solo quando dimostra di aver avviato un'azione esecutiva (notifica del precetto e pignoramento) che non sia andata a buon fine. In assenza di tale preventiva procedura esecutiva non andata a buon fine, quindi, il creditore non avrebbe titolo per agire nei confronti del socio illimitatamente e personalmente responsabile.
Secondo un diverso maggioritario orientamento, da ritenersi ormai consolidato, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito (C. 18185/2006; C. 2647/1987; C. 4810/1984; C. 4752/1984; C. 4606/1983; A. Milano 29.11.2002; T. Bologna 26.9.1994; T. Pavia 26.6.1993; T. Bologna 18.12.1990). Per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedure esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società ma è sufficiente che offra la prova dell'incapienza della società e che quindi qualsiasi esecuzione forzata sarebbe inutile.
L'onere della preventiva escussione deve quindi ritenersi assolto quando il creditore sociale dimostri l'insufficienza o l'incapienza del patrimonio sociale. Ciò può avvenire, ad esempio, attingendo informazioni presso i pubblici registri sulla proprietà di beni immobili o mobili registrati in capo alla società, accertando la posizione attuale dei singoli soci (svolgimento di altra attività lavorativa ecc.) o raccogliendo notizie sull'eventuale esistenza di cespiti e magazzino.
In adesione a tale orientamento si è recentemente espresso il Tribunale di Treviso in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal socio accomandatario di una S.a.s., avendo quest'ultimo subito un pignoramento presso terzi personale senza che il creditore avesse previamente tentato un'azione esecutiva nei confronti della società.
Il Giudice, nel rigettare l'opposizione, dà atto che il creditore ha ampiamente provato che la società non fosse titolare di un patrimonio sociale idoneo a soddisfare il proprio credito e, pertanto, non sospende l'esecuzione forzata nei confronti del socio personalmente.
Avv. Marco Napolitano
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy