Sentenza giudiziaria:
Nel caso in questione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione del Giudice del Registro, con la sentenza allegata, ha confermato che ai sensi dell’art. 3 della su menzionata L. n. 443/1985, è IMPRESA ARTIGIANA quella che: “… nei limiti dimensionali di cui alla presente Legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell’impresa".
Per cui, qualora vengano svolte insieme all'attività principale (che qualifica l’impresa come artigiana) anche le attività espressamente escluse dall'art. 3, comma 1, queste ultime non inciderebbero sulla qualifica di artigiano, qualora siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio principale di impresa.
A contrario, qualora queste ultime non siano strumentali ed accessorie alla principale, lo svolgimento anche delle attività escluse fa perdere la qualifica di artigiano, con conseguenziale cancellazione dell'annotazione della qualifica di impresa artigiana dal Registro delle Imprese dalla competente Camera di Commercio.