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Rimborso costi anche assicurativi non maturati dalla finanziaria a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento / prestito / cessione – nullità pattuizioni contrattuali contrarie

Giudice di Pace




Sentenza giudiziaria: A seguito della estinzione anticipata del finanziamento / prestito / cessione, il cliente / consumatore otteneva dalla finanziaria un rimborso inferiore a quanto dallo stesso dovuto. Dopo formale contestazione ed aver esperito il tentativo di media-conciliazione, veniva adita la competente Autorità Giudiziaria che accoglieva la proposta domanda, riconoscendo il diritto in capo al cliente / consumatore ad ottenere la restituzione dei costi indebitamente percepiti e trattenuti dalla finanziaria a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento sia a titolo di commissioni non maturate che a titolo di spese assicurative, statuendo, altresì, la nullità di qualsiasi pattuizione contrattuale contraria.



Pubblicato da:


Pier Luigi Piscitelli

Avvocato Napoli:Diritto Civile,Diritto Famiglia,Violenza domestica, Tutela Consumatori