Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. non è sufficiente la mera conflittualità tra ex coniugi

Sentenza n. 43/2022 del Tribunale di Siena




Sentenza giudiziaria: «Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. non è sufficiente la mera conflittualità tra ex coniugi, se le condotte, pur caratterizzate da telefonate insistenti e attriti connessi all’affidamento della figlia, non determinano nella persona offesa un perdurante stato di ansia o di paura, né un concreto mutamento delle abitudini di vita. Parimenti, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. non sussiste quando non risulti provato il venir meno dei mezzi di sussistenza della prole o del coniuge, non identificandosi questi con il mero mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.»



Pubblicato da:


Marco Antonio Maria Foscarini

Avvocato esperto in Diritto di Famiglia, Separazione e Divorzio




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