il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di D.P.R. recante la “Tabella Unica Nazionale delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti“, che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (cd. macrolesioni), inteso nella sua componente, sia biologica sia morale.
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato quanto segue: “La Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, attesa da ben 18 anni, è finalmente una realtà: garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito. Un significativo passo in avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative. Questo provvedimento si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riforma strutturale del settore assicurativo quanto mai necessario: un atto di responsabilità nei confronti del nostro Paese, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore. Il Governo c’è!”
Giova in primo luogo evidenziare che con riferimento alle macrolesioni (da 10 a 100 punti percentuali), l’uniformità di trattamento è già ampiamente ed adeguatamente garantita dalle c.d. Tabelle predisposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nell’anno 2022.
Da anni, la Corte di Cassazione ha riconosciuto alle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano il ruolo di primario riferimento a livello nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale. Basti al riguardo ricordare che l’immotivata non applicazione di dette tabelle è censurabile come vizio di legittimità della sentenza.
A oggi non è ancora dato conoscere lo schema della nuova Tabella, tuttavia dalla breve comunicazione citata dal C.D.M si evince quanto segue.
“La Tabella Unica Nazionale stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (danno biologico), compreso tra dieci e cento punti, ed è integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale. E’ stata elaborata tenendo conto di tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato: danno biologico permanente, ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso, danno morale (sofferenza psicologica interiore) e danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).
Diversamente da quanto previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano dove il valore del punto comprende già, secondo uno schema predeterminato, tanto il danno biologico quanto le altre componenti del “danno non patrimoniale” (danno morale, danno esistenziale) salvo ulteriore possibilità di personalizzazione da parte del Giudice per un incremento percentuale prefissato, la nuova Tabella sembrerebbe determinare il valore del punto base solo con riferimento al danno biologico, calcolando poi il danno morale in misura percentuale del primo.
Questa scissione che porta a calcolare il danno morale (ma anche esistenziale) in misura percentuale del danno biologico è pericolosa nella misura in cui potrebbe portare le Compagnie Assicurative a limitarsi a liquidare, in sede stragiudiziale, il solo danno biologico, costringendo ad accettare un’offerta in considerevole ribasso, oppure costringendo sempre all’introduzione di un giudizio civile.
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