Pubblicazione legale:
Per dicatio ad patriam si intende un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sia spontaneità e dallo spirito che lo anima (articolo 825 c. c.). Se ne perfeziona così l'esistenza senza che occorra un congruo periodo di tempo, o un atto negoziale, o ablatorio. L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non comporta la facoltà dei proprietari frontisti di aprirvi accesso diretti dai loro fondi, implicando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducile al contenuto della stessa.
(Consiglio di Stato, sent. n. 6919/2021).