Pubblicazione legale:
In materia di immigrazione costituisce presupposto indefettibile, per il rinnovo del permesso di
soggiorno, in base all'articolo 13, II, Dpr 31 agosto 1999, n. 394, "la disponibilità di un reddito, da
lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi". Ai
sensi dell'articolo 22, XI, Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 la perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Sulla base di tale disciplina il possesso di un reddito minimo idoneo al
sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio
e del rinnovo del permesso di soggiorno. A tal fine il requisito reddituale deve essere valutato
non solo con riferimento al periodo pregresso dovendosi estendere alle capacità reddituali
prospettiche con un giudizio prognostico basato sulle circostanze di fatto esistenti, risultanti
dalla documentazione presentata dall'interessato nell'ambito del procedimento e disponibile al
momento dell'adozione del provvedimento. L'articolo 5, V, Dlgs n. 286/1998, nell'imporre alla
Pa di prendere in considerazione, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno i
"nuovi sopraggiunti elementi" favorevoli allo straniero si riferisce a quelli realmente esistenti e
formalmente rappresentati, o comunque conosciuti, dall'Amministrazione al momento
dell'adozione del provvedimento, anche se successivi alla presentazione della domanda.
(Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sent. n. 495/2022)