Pubblicazione legale:
La valutazione di impatto ambientale si caratterizza quale giudizio espressione di ampia
discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento
degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione
dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia è limitato alla manifesta
illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria. Difatti,
le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.i.a. sono censurabili per macroscopici vizi di
irrazionalità proprio in considerazione del fatto che le scelte dell’amministrazione, che devono
essere fondate su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche, non si traducono
in un mero a meccanico giudizio tecnico, in quanto la valutazione d’impatto ambientale, in
quanto finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, presenta profili particolarmente
elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte
effettuate dall’amministrazione che non siano manifestamente illogiche e incongrue.