Avvocato Andrea Stefanelli a Lecce

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Le novità del nuovo decreto sicurezza

Scritto da: Andrea Stefanelli - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il 5 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Misure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale” che modifica i decreti cosiddetti “sicurezza” del 2018 e del 2019.

Le novità introdotte dal nuovo decreto investono diverse materie ma è certamente quella dell’immigrazione ad aver beneficiato degli interventi più sostanziali ed attesi. Ed infatti, il nuovo decreto elimina alcune controverse e discutibili disposizioni introdotte con il precedente Decreto Salvini il quale aveva allungato i termini dell’iter per la concessione della cittadinanza da 24 a 48 mesi, imposto limiti immotivati alla conversione di alcune tipologie di permessi di soggiorno, inasprito le sanzioni per le Ong in caso di violazione del divieto di accesso nel mare territoriale, eliminato la “protezione internazionale” e reso di fatto inutili i centri di accoglienza diffusa.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità introdotte:

·        Protezione speciale o umanitaria. Il decreto Salvini aveva abrogato la fattispecie del permesso per motivi umanitari prevedendo la possibilità del rilascio di un permesso per protezione speciale applicabile a categorie molto più ristrette. Il nuovo Decreto estende la possibilità di rilasciare tale permesso non solo a coloro che non possono essere espulsi in quanto a rischio di tortura, ma anche nei confronti di chi correrebbe il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

·       Conversione dei permessi di soggiorno. Il nuovo decreto estende amplia il numero dei permessi convertibili eliminando i limiti alla convertibilità imposti dal decreto Salvini (ad esempio, non era possibile convertire in motivi di lavoro il permesso per protezione speciale o per calamità naturale). Attualmente i permessi convertibili sono:

·        protezione speciale;

·        calamità;

·        residenza elettiva;

·        acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;

·        attività sportiva;

·        lavoro di tipo artistico;

·        motivi religiosi;

·        assistenza ai minori.

·        Il sistema unico di accoglienza.  I richiedenti asilo potranno nuovamente accedere al sistema di accoglienza diffusa, (ex SPRAR, poi SIPROIMI ora SAI) atteso che, il nuovo decreto cancella le disposizioni previste dal decreto Salvini che riservava l’accesso a tali sistemi di accoglienza ai soli soggetti già titolari di una forma di protezione.  Lo SPRAR diventa SAI – Sistema di accoglienza e integrazione. Le attività di primo soccorso continueranno a essere svolte nei centri governativi, per poi prevedere il trasferimento in un centro del sistema che si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale e il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

·        Riduzione dei tempi di trattenimento. Il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, torna ad essere di un massimo di 90 giorni (dai 180 previsti dal Decreto), con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio.

·       Anagrafe comunale. I richiedenti asilo potranno iscriversi di nuovo all’anagrafe comunale possibilità che era stata sospesa con il precedente decreto Salvini.

·        Cittadinanza per residenza. Con il nuovo decreto sicurezza cambiano anche le regole per la cittadinanza: il termine massimo di durata dei procedimenti per riconoscerla passa da 48 a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale previsione non avrà però efficacia retroattiva.

Sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Sono eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza con il decreto Salvini. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 Euro.


Avv. Andrea Stefanelli - Avvocato penalista Lecce

Lo studio dell'Avv. Andrea Stefanelli si occupa di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, nelle sua sede di Lecce. In una realtà giuridica in continua evoluzione l'avv. Andrea Stefanelli si propone come un professionista giovane e dinamico sempre attento all'analisi e all'approfondimento delle nuove problematiche giuridiche. L'assistenza legale offerta abbraccia il diritto penale, il diritto penitenziario, il diritto dell'immigrazione, la normativa posta a tutela della privacy e il diritto di famiglia. Lo studio legale inoltre si occupa di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale avvalendosi di specialisti e consulenti.




Andrea Stefanelli

Esperienza


Diritto penale

Sono specializzato nel fornire assistenza legale in materia di diritto penale, diritto penitenziario e diritto penale minorile. La mia formazione, in continua evoluzione, è quella tipica del penalista con un esperienza maturata sul "campo" anche come difensore d'ufficio. Una parte dei casi di cui mi occupo riguardano il diritto penale minorile, settore affascinante e delicato che richiede preparazione e spiccate doti umane.


Diritto penitenziario

Assisto diverse persone detenute, curando la fase dell'esecuzione della pena (benefici penitenziari, misure alternative etc.) e tutelando i diritti di coloro che sono spesso "dimenticati" dalla società. Collaboro con associazioni locali che si occupano del recupero dei detenuti accompagnandoli in quel difficile percorso di reinserimento che inizia una volta scontata la pena.


Immigrazione e cittadinanza

Ho assistito diversi stranieri nell'iter per il conseguimento della cittadinanza italiana, del permesso di soggiorno e nella procedura di ricongiungimento familiare; ho prestato assistenza legale a richiedenti asilo, nei ricorsi avverso il diniego della Protezione internazionale e dello status di rifugiato, ho trattato casi di apolidia.


Altre categorie:

Domiciliazioni, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Gratuito patrocinio, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Assolto con formula piena "perchè il fatto non sussiste" dal reato di Pornografia Minorile (art. 600 ter c.p.)

Sentenza del 18.1.2022 n. 259/2022 - Corte d'Appello di Torino

L'imputato che era stato ritenuto responsabile dal GUP di Torino del delitto di cui all'art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico" è stato assolto dalla Corte d'Appello Di Torino con formula piena, previa riqualificazione dei fatti contestati nel delitto ex art. 600 ter "Pornografia minorile".

Sentenza giudiziaria

Non luogo a procedere per non aver commesso il fatto per due cittadini ivoriani

Sentenza del 15.3.2024 n. 151/2024 GUP presso il Tribunale di Lecce

Il GUP presso il Tribunale di Lecce ha prosciolto per non aver commesso il fatto due cittadini ivoriani tratti a giudizio per rispondere del delitto di estorsione. A seguito di deposito di una memoria difensiva contentente l'esatta ricostruzione degli eventi, successivamente illustrata al Giudice nel corso dell'udienza preliminare, è stata dimostrata l'insufficienza degli elementi investigativi posti a supporto dell'ipotesi accusatoria con il conseguente proscioglimento degli imputati.

Sentenza giudiziaria

Assolto con formula piena "perchè il fatto non sussiste" dal delitto di Falsa Testimonianza (art. 372 c.p.)

Sentenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica n. 2941/2022 emessa il 10.11.2022

All'esito di una complessa istruttoria dibattimentale che ha visto l'esame di diversi testimoni, crolla il castello accusatorio nei confronti dell'imputato assolto poi con formula piena.

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