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Le novità del nuovo decreto sicurezza

Scritto da: Andrea Stefanelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il 5 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Misure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale” che modifica i decreti cosiddetti “sicurezza” del 2018 e del 2019.

Le novità introdotte dal nuovo decreto investono diverse materie ma è certamente quella dell’immigrazione ad aver beneficiato degli interventi più sostanziali ed attesi. Ed infatti, il nuovo decreto elimina alcune controverse e discutibili disposizioni introdotte con il precedente Decreto Salvini il quale aveva allungato i termini dell’iter per la concessione della cittadinanza da 24 a 48 mesi, imposto limiti immotivati alla conversione di alcune tipologie di permessi di soggiorno, inasprito le sanzioni per le Ong in caso di violazione del divieto di accesso nel mare territoriale, eliminato la “protezione internazionale” e reso di fatto inutili i centri di accoglienza diffusa.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità introdotte:

·        Protezione speciale o umanitaria. Il decreto Salvini aveva abrogato la fattispecie del permesso per motivi umanitari prevedendo la possibilità del rilascio di un permesso per protezione speciale applicabile a categorie molto più ristrette. Il nuovo Decreto estende la possibilità di rilasciare tale permesso non solo a coloro che non possono essere espulsi in quanto a rischio di tortura, ma anche nei confronti di chi correrebbe il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

·       Conversione dei permessi di soggiorno. Il nuovo decreto estende amplia il numero dei permessi convertibili eliminando i limiti alla convertibilità imposti dal decreto Salvini (ad esempio, non era possibile convertire in motivi di lavoro il permesso per protezione speciale o per calamità naturale). Attualmente i permessi convertibili sono:

·        protezione speciale;

·        calamità;

·        residenza elettiva;

·        acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;

·        attività sportiva;

·        lavoro di tipo artistico;

·        motivi religiosi;

·        assistenza ai minori.

·        Il sistema unico di accoglienza.  I richiedenti asilo potranno nuovamente accedere al sistema di accoglienza diffusa, (ex SPRAR, poi SIPROIMI ora SAI) atteso che, il nuovo decreto cancella le disposizioni previste dal decreto Salvini che riservava l’accesso a tali sistemi di accoglienza ai soli soggetti già titolari di una forma di protezione.  Lo SPRAR diventa SAI – Sistema di accoglienza e integrazione. Le attività di primo soccorso continueranno a essere svolte nei centri governativi, per poi prevedere il trasferimento in un centro del sistema che si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale e il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

·        Riduzione dei tempi di trattenimento. Il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, torna ad essere di un massimo di 90 giorni (dai 180 previsti dal Decreto), con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio.

·       Anagrafe comunale. I richiedenti asilo potranno iscriversi di nuovo all’anagrafe comunale possibilità che era stata sospesa con il precedente decreto Salvini.

·        Cittadinanza per residenza. Con il nuovo decreto sicurezza cambiano anche le regole per la cittadinanza: il termine massimo di durata dei procedimenti per riconoscerla passa da 48 a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale previsione non avrà però efficacia retroattiva.

Sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Sono eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza con il decreto Salvini. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 Euro.



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Andrea Stefanelli

Avvocato penalista Lecce Avvocato immigrazione Lecce