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Il Giudice che decide sull’affido dei figli può imporre ai genitori di seguire un percorso terapeutico di cura?

Scritto da: Beatrice Mannarini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte d’Appello di Lecce, con provvedimento del 9 maggio 2023, ha specificato che “la prescrizione imposta alla madre del minore di proseguire il percorso terapeutico presso il CSM è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantita e confligge con l’art. 32 Cost., che prevede che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” revocando di conseguenza la limitazione della genitorialità statuita dal Tribunale per i Minorenni che obbligava la madre a continuare a seguire un percorso psicoterapeutico.

 

 

Il Giudice che deve decidere sulla separazione dei coniugi può disporre che la coppia segua con regolarità un percorso psicoterapeutico?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13506 del 2015, ha osservato che la prescrizione di un percorso psicoterapeutico imposta ai genitori esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori, in quanto connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.

 

La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e/o a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale e alla disposizione che vieta l'imposizione di trattamenti sanitari?

Si certo perché viene violato il dettato dell’art. 8 della CEDU che, avendo ad oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, dispone sia un obbligo negativo a carico dello Stato di astenersi da tali ingerenze che obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare; dell’art. 33 L. n. 833/1978 che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, dei trattamenti sanitari obbligatori estendendo, sulla base di un parametro puramente discrezionale, tale casistica; dell’art. 32 della Cost. imponendo un vero e proprio obbligo di cura; dell’artt. 2 e 13 della Cost. violando i diritti personalissimi della persona. Di conseguenza il Giudice, nel rispettato del principio di autodeterminazione di ciascun soggetto in merito alla cura della propria salute, non può violare il suo diritto e la sua volontà di sottoporsi o meno a trattamenti che la Carta Costituzionale vuole incoercibili, incidendo così sulla sua libertà di autodeterminazione.

Avv. Beatrice Mannarini




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Beatrice Mannarini

Avvocato Matrimonialista