In che misura ciascun coniuge deve partecipare ai bisogni della famiglia?

Scritto da: Beatrice Mannarini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Non esiste una norma che stabilisca una soglia di contribuzione minima o la misura in cui debbano essere suddivise tra i coniugi le varie spese necessarie per gestire la vita quotidiana di una famiglia, quali:

-      costi per i viveri;

-      utenze domestiche;

-      spese per l'auto e per la casa;

-      spese sanitarie;

-      istruzione;

-      imposte e tasse;

-      vestiario;

-      vacanze e svaghi, ecc.

Il criterio da adottare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è quindi quello delle "sostanze" di cui dispone ciascun coniuge. Di conseguenza colui che ha una maggiore forza economica perché, ad esempio, percepisce uno stipendio più alto dell’altro oppure incassa affitti di immobili, ha maggiori risparmi e via dicendo, avrà l’onere di fronte ai bisogni della famiglia in misura più consistente.

 

Cosa succede se un coniuge non adempie alla contribuzione delle spese familiari?

Può accadere che il Tribunale, su ricorso di chiunque manifesti interesse, può ordinare che una quota dei redditi del coniuge inosservante dell’obbligo sia versata all’altro.

 

Oltre allo stipendio ci sono altri elementi da considerare?

Come abbiamo già detto, ciascun coniuge partecipa ai bisogni della famiglia con tutti i beni a sua disposizione, pertanto, oltre allo stipendio percepito, alle rendite e ai risparmi, al fine di poterne determinare la forza economica bisogna anche tener conto degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze o durante il matrimonio.

Cosa si intende?

 

Si fa riferimento a casi, come:

 

-      mettere a disposizione della famiglia una casa di proprietà (già da prima delle nozze) per poterci vivere e non avere la necessità di doverne acquistare un'altra;

-      effettuare spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge al fine di poterla abitare in maniera congiunta;

-      partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;

-      fare la spesa, cucinare ogni giorno e pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;

-      badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.

 

Comunione o separazione dei beni, cosa cambia in questo caso?

Il dovere di partecipare ai bisogni della famiglia riguarda in egual misura sia le coppie sposate in regime di comunione dei beni che quelle in regime di separazione.

Una cosa bisogna, però, specificarla: in caso di separazione dei beni il fatto di contribuire ai bisogni della famiglia non incide sul titolo di proprietà di beni immobili o mobili, quindi, il coniuge che si occupa della gestione casalinga non può – in alcun modo – vantare diritti sulle proprietà dell’altro.

Avv. Beatrice Mannarini



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Avvocato Beatrice Mannarini a Lecce
Beatrice Mannarini

Avvocato Matrimonialista