Pubblicazione legale:
Il diritto dei figli ad
essere educati e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno genitore persiste anche in caso di separazione, divorzio o cessazione
della convivenza di fatto. L'art. 155 c.c., a tal fine, disciplina il c.d
affido condiviso che assicura ai figli delle coppie separate il diritto di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affidamento condiviso quindi comporta l'esercizio congiunto della
responsabilità genitoriale e quindi la condivisione delle decisioni di maggiore
importanza.
In
che modo si attua l’affido condiviso?
Per realizzare l’affido
condiviso il Giudice adotta i provvedimenti riguardanti le modalità di affido e
il mantenimento con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della
prole e valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a
entrambi i genitori.
Secondo la
giurisprudenza, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo
interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei
genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata
dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad
elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i
propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della
personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente
sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
In ogni caso la
condivisione della responsabilità genitoriale deve garantire una presenza comune
dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile
consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il
dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione
In
che modo viene garantita la convivenza con entrambi i genitori?
Il regime
dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente sostanziarsi, in assenza di
gravi ragioni ostative, in una frequentazione paritaria dei genitori con il
figlio.
L'art. 155 c.c. prevede
che il Giudice, nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli
presso ciascun genitore “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori».
L'accordo sull’affido
condiviso dovrà indicare il genitore c.d. “prevalentemente collocatario”, fermo
restando la facoltà delle parti di disciplinare un ampio regime di visita in
favore del “genitore non collocatario”, che può concretarsi anche nella
previsione di un'alternanza paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso
ciascun genitore, purché essa risulti di fatto agevolmente realizzabile e non
contraria agli interessi dei figli.
In assenza di un
accordo delle parti sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore
collocatario, per l'individuazione del quale dovrà tener conto, principalmente:
1) dell' età del minore
;
2) della necessità di
preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore
riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento;
3) ma anche dello
spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento
dell'importanza della figura dell'altro genitore nella vita del minore.
Ci
sono casi in cui non può essere disposto l’affido condiviso?
La regola
dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione
risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», cioè quando il genitore abbia
dimostrato la propria inidoneità ai compiti educativi e alle maggiori
responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Secondo la
giurisprudenza esempi di comportamenti indicativi dell'inidoneità ad affrontare
quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta sono:
- totale inadempimento
al diritto di visita;
- totale inadempimento all'obbligo di
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
La eventuale pronuncia
di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi -
essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine
alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in
negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi,
dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può
ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i
luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non
collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite,
nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della
inidoneità del secondo a fare fronte ai maggiori oneri che gli vengano
dall'affido condiviso.
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