Sentenza giudiziaria:
IL Giudice ha ritenuto di dovere emettere provvedimento di non luogo a provvedere, sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione emessa dalla Commissione territoriale per il riconoscimento di status di rifugiato, sulla base della considerazione che non sussistevano i requisiti di cui all'art. 35 bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, posto che la domanda di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione, è stata emessa all'esito di procedura ordinaria e non accelerata.