Pubblicazione legale:
L’art. 23 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella Legge 11 Settembre 2020) aveva già limitato sensibilmente l’ambito applicativo del reato che veniva dunque ristretto alle sole ipotesi di violazione di specifiche regole di condotta (ex plurimis v. Cass. Pen. penale n. 442/2021).
Successivamente, dolendosi della scarsa operatività della norma, con legge 9 agosto 2024 n. 114, il Legislatore ha ritenuto di risolvere il problema abrogando definitivamente l'art. 323 del c.p.: questa scelta ha immediatamente sollevato dubbi di legittimità costituzionale, portando diversi tribunali italiani a rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
In particolare, il Tribunale di Bolzano, il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Busto Arsizio hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. b) della legge 114/2024, evidenziando le possibili violazioni principalmente degli articoli 11 e 117 della Costituzione, con particolare riferimento agli obblighi internazionali assunti dall'Italia (di seguito, è possibile scaricare le Ordinanze in versione integrale).
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