Pubblicazione legale:
IL CONDUTTORE DI UN NEGOZIO POSTO AL PIANO TERRA DI
UN EDIFICIO CONDOMINIALE SI VEDE OPPORRE IL DIVIETO, DA PARTE
DELL'AMMINISTRATORE, ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNE SULLA FACCIATA. E'
LEGITTIMO?
Il conduttore di un
locale ad uso commerciale, con ingresso dalla pubblica via, intende
porre sulla facciata una insegna che identifica la sua attività
commerciale. Nel contratto di locazione il conduttore si era
impegnato a rispettare il regolamento di condominio. L'amministratore
del fabbricato, dopo l'installazione della insegna gli intima di
rimuoverla in virtù di una delibera assembleare votata all'unanimità
dei condomini che stabilisce il divieto di porre insegne sulla
facciata. Il divieto è inserito nel successivo regolamento di
condominio, adottato a maggioranza ma non trascritto e non
sottoscritto da tutti i condomini, tra i quali il proprietario del
negozio.
Il conduttore è
tenuto a rimuovere l'insegna?
Il quesito ruota
intorno alla natura dei regolamenti di condominio ed alla possibilità
di imporre limitazioni al godimento della cosa comune o anche imporre
servitù a carico delle proprietà individuali.
Come noto esistono
due tipi di regolamenti: quelli assembleari, ovvero approvati in
assemblea e quelli contrattuali.
I regolamenti
contrattuali possono essere approvati a maggioranza in assemblea ed
hanno la natura di strumenti di regolamentazione nell'uso della cosa
comune e dei servizi. Come tali, contenendo solo norme regolamentari,
non possono imporre limitazioni ai diritti individuali dei condomini
né al godimento delle proprietà private.
I regolamenti
contrattuali, come suggerisce il nome, hanno natura di contratti,
pertanto devono essere approvati all'unanimità dei condomini o
stipulati tra i condomini o ancora imposti dall'unico proprietario
dell'immobile all'atto della vendita delle singole unità.
Trattandosi di un contratto che incide sui diritti di proprietà dei
singoli, necessita della forma scritta ad
substantiam
(al pari di un atto costitutivo di diritti reali) e pertanto deve
essere sottoscritto da tutti i condomini / comproprietari e non può
essere imposto dalla maggioranza alla minoranza.
Al
fine di essere opponibile ai successivi acquirenti il regolamento
contrattuale deve essere trascritto nei registri immobiliari, essendo
insufficiente, per maggioritaria giurisprudenza, il mero richiamo
effettuato nell'atto di vendita del singolo immobile. Ciò perchè il
diritto reale non trascritto non è opponibile ai terzi e la
disciplina della trascrizione è irrinunciabile.
In
ultimo si deve evidenziare che il contenuto del limite imposto da un
regolamento contrattuale, avendo sostanzialmente la natura di
servitù, deve essere dettagliatamente descritto ed individuato, non
potendosi ritenere valide le statuizioni contenenti divieti generici
o indeterminati.
Alla
luce di ciò il conduttore può mantenere l'insegna, poiché il
regolamento non ha natura contrattuale e il divieto non può essere
imposto al proprietario locatore.
Avv. Carlo Maggio