Avvocato Carlotta Bernardi a Vittorio Veneto

Carlotta Bernardi

Avvocato

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Convenzione quadro per il tirocinio curricilare - IUSVE ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA

Dal 5/2017 - lavoro attualmente qui

Esperienza di lavoro:

Dal 22.05.2017 il mio studio legale ha stipulato una convenzione quadro, di durata triennale e rinnovabile alla scadenza, per il tirocinio curriculare con lo IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia. La convenzione è rivolta agli studenti dei corsi di Laurea in psicologia dell'educazione e in scienze dell'educazione, come educatore sociale o della prima infanzia, e di Laurea magistrale in psicologia clinica e di comunità ed in progettazione e gestione di interventi socioeducativi. Le attività di tirocinio si svolgono attraverso gli strumenti tipici della pratica e della professione forense, sia in studio che negli uffici giudiziari: studio e analisi di fascicoli; consultazione di codici e manuali; ricerche di legislazione, dottrina e giurisprudenza; assistenza ad appuntamenti con clienti e alla redazione di atti; accessi in cancelleria e assistenza alle udienze. Le attività di tirocinio si sono finora svolte nei seguenti ambiti: CTU psicologiche su minori in diritto di famiglia, compreso il tema della SAP (sindrome da alienazione parentale); processi penali, compreso il tema dell'imputabilità e della attendibilità dei testi minori; esecuzione penale, in particolare riabilitazione del condannato e lavori di pubblica utilità; collaborazione alla redazione di articoli. Ritengo che l'esperienza sia stata reciprocamente molto utile, sia per gli studenti che hanno svolto il tirocinio presso lo studio, sia per me, permettendomi di entrare a contatto con il mondo della psichiatria e psicologia, di spiegare ciò che facciamo a livello legale e di approfondire la conoscenza delle problematiche che incontriamo.


Avv. Carlotta Bernardi - Avvocato

Un breve curriculum. Mi sono laureata con 110/110 all'Università di Padova, a 24 anni, nel 2004. Svolta la pratica forense, ho conseguito il titolo professionale nel 2007 con il massimo dei voti. Dal 2008 svolgo attività come difensore d'ufficio. Dal 2009 tengo una rubrica giuridica fissa su un periodico locale. Dal 2010 sono titolare di uno studio legale in proprio ove attualmente mi avvalgo della collaborazione di altre tre persone. Per passione opero prevalentemente nel settore del diritto penale (anche societario), ma mi occupo anche, nel diritto civile ad es., di recupero crediti, diritto di famiglia, privacy, diritto bancario.




Carlotta Bernardi

Esperienza


Recupero crediti

Mi sono da sempre occupata di recuperi crediti anche per varie tipologie di clienti: professionisti, aziende, Enti Pubblici. Nel mio studio legale diamo ampia assistenza in materia, dalla fase iniziale della diffida, tentando, a volte con successo, anche accordi stragiudiziali; o, in mancanza, nelle successive fasi dell'ottenimento di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo), del precetto, del pignoramento (di beni immobili, mobili o mobili registrati, di stipendi, pensioni o affitti, di conti correnti, con le relative ricerche); oppure, se necessario, con l'intervento in esecuzioni immobiliari o in procedure concorsuali.


Diritto penale

Il diritto penale è da sempre la mia passione: mi occupo di difese in processi penali, sia per nomina fiduciaria, sia quale avvocato iscritto alle liste dei difensori d'ufficio dal 2008. L'impegno è quello di scegliere con il cliente la strategia difensiva più adatta per ogni processo penale. Ci occupiamo anche di diritto penale societario o dell'economia, ovvero di tutti i reati che possono emergere nella vita quotidiana di un'azienda o impresa. Puntiamo a gestire e prevenire il rischio penale d'impresa, con consulenze legali per la redazione e adozione dei MOG, Modelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001.


Privacy e GDPR

Mi sto attualmente occupando in modo approfondito di privacy e delle questioni relative all'applicazione del GDPR: proponendo ai clienti (sia aziende che persone fisiche, ad es. professionisti, che trattano dati personali) un'assistenza ad ampio raggio, che aiuti nella redazione di tutti i documenti necessari e obbligatori in materia: non solo il consenso e l'informativa, ma anche la valutazione di impatto in merito ai rischi, il codice di condotta, le nomine o i contratti con i responsabili e gli autorizzati al trattamento dati, il registro di tutte le attività svolte, oltre che, se necessario, la notifica di eventuali violazioni.


Altre categorie:

Diritto bancario e finanziario, Diritto di famiglia, Diritto tributario, Immigrazione e cittadinanza, Edilizia ed urbanistica.



Referenze

Pubblicazione legale

CHE FARE SE IL DEBITORE NON PAGA. Breve panoramica delle procedure di recupero crediti in tempo di crisi

Editoriale Il Quindicinale S.r.l.

Un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 835 del 21.11.2013. In una congiuntura economica sfavorevole, aziende, professionisti e privati incontrano gravi difficoltà nel farsi pagare; l'articolo espone le varie fasi da affrontare per ottenere soddisfazione del credito.

Pubblicazione legale

QUANDO ARRIVA UN DECRETO INGIUNTIVO. Un piccolo suggerimento: perchè il debitore non si dia sempre per "spacciato"

Editoriale Il Quindicinale S.r.l.

Un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 877 d.d. 08.10.2015. Il contributo prende spunto dalla pronuncia del Trib. Pordenone, sent. 22.11.2016- 30.11.2016 n. 757, che ha accolto l'opposizione da me proposta avverso un decreto ingiuntivo, sulla base della considerazione che sussiste la competenza territoriale del foro del debitore, se il credito non è liquido ed esigibile.

Sentenza giudiziaria

Decreto ingiuntivo - opposizione accolta - competenza territoriale del foro del debitore se il credito non è liquido ed esigibile

Trib. Pordenone, sent. 22.11.2016- 30.11.2016 n. 757

Nella sentenza riportata, il Giudice ha accolto la mia opposizione ad un decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi. Per i crediti "portabili", cioè per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, liquide ed esigibili, che devono essere adempiute al domicilio del creditore, la competenza territoriale spetta al foro del creditore. Infatti, secondo l'art. 20 c.p.c., "per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il Giudice del luogo in cui [...] deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio". E, per l'art. 1182, comma terzo, c.c., una "obbligazione avente per oggetto una somma di denaro" "deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza". Invece, per i "crediti chiedibili", quindi per le obbligazioni pecuniarie non liquide nè esigibili, che vanno adempiute al domicilio del debitore, la competenza territoriale spetta al foro del debitore. Infatti, per l'art. 1182, comma quarto, c.c., "negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza". Per costante giurisprudenza di legittimità, costituisce obbligo pecuniario, liquido ed esigibile, da adempiere nel primo modo, solo il debito sorto originariamente come tale, come prestazione di una somma di denaro certa, derivando da contratto o titolo giudiziale che ne abbia stabilito misura e scadenza da principio. La ratio è che il debitore deve poter sapere con certezza, dall'inizio, se la prestazione è dovuta, i termini del pagamento e il suo ammontare. Beninteso, non devono esistere altri criteri di collegamento tra la causa e il foro prescelto dal creditore.

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Studio Legale Avv. Carlotta Bernardi
Via Garibaldi, 109
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