Nullità degli atti del giudizio penale per omessa traduzione, anche in caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (che non implica alcuna rinuncia alla traduzione)

C. App. Venezia, sent. 25.11.2019 n. 4473 (dep. 02.01.2020)




Sentenza giudiziaria: In primo grado, quale difensore d'ufficio, avevo tempestivamente eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio, per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato, il quale non conosceva invece l'italiano; ma l'eccezione è stata rigettata. Essa è stata invece accolta dalla Corte d'Appello, in secondo grado, con conseguente dichiarazione di nullità anche della sentenza di primo grado e restituzione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale. Infatti si è ritenuto che, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità, sussiste l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. Ciò in quanto l'elezione di domicilio presso un difensore attiene soltanto alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 48916 del 28.09.2016). Si è altresì precisato che l'obbligo di tradurre gli atti per l'imputato alloglotta è escluso se egli ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, poichè grava sul difensore di fiducia, ma non anche su quello d'ufficio, l'obbligo-onere di tradurre gli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, almeno, di farne comprendere allo stesso il significato (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 57740 del 06.11.2017).



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Avvocato Carlotta Bernardi a Vittorio Veneto
Carlotta Bernardi

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