Caso legale:
A tutela del patrimonio della beneficiaria, il Giudice Tutelare su istanza di parte o anche d'ufficio ed in revisione del decreto di nomina può "estendere alla beneficiaria, il divieto posto dall’art. 774 co. 1, I parte c.c. e dall’art. 591 co. 2 n. 2 c.c. all’interdetto e all’inabilitato, limitando la sua capacità di donare e testare, ciò in ragione dei comportamenti dalla stessa posti in essere, prima della nomina dell’amministratore di sostegno, di prelievi del tutto ingiustificati di ingenti somme di denaro dai suoi depositi e delle sue regalie a destra e a manca, nonché di quanto relazionato dall'amministratore di sostegno, circa la volontà della beneficiaria di voler donare un immobile di proprietà... il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare e
testare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l'estensione del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato.