Sentenza giudiziaria:
Il Tribunale, però, ritiene che il fatto di cui al capo b) debba essere riqualificato, ex art. 521 cpp, nel delitto di ragion fattasi di cui all’art. 393 cp, difettando il dolo dell’evento di ingiusto profitto, che del reato di estorsione è elemento costitutivo.
Le minacce, infatti, afferivano alla controversia lavoristica in corso ed erano volte a indurre il titolare a riconoscere le differenze retributive invocate.
Come rilevato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 29541/2020, il discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è incentrato sull’elemento psicologico, indipendentemente dalla obiettiva gravità della violenza, ricorrendo il reato di cui all'art. 393 cp, dunque, solo quando l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale.