Usucapione, tutela proprietà immobiliare, regolamento di confini

Tribunale di Bari - Sentenza n. 1951/2025 pubbl. il 20/05/2025 RG n. 9512/2017




Sentenza giudiziaria: Ai fini del computo del termine per la durata del possesso, è imprescindibile la indicazione della data di inizio. Nel caso di specie, l’attore nell’atto di citazione non ha mai indicato l’inizio del suo possesso (si è limitato a dichiarare di aver posseduto “sin dall’inizio degli anni Novanta, e comunque da oltre un ventennio”) ed inoltre, solo in sede di interrogatorio formale all’udienza del 22.01.2020 ha precisato di aver iniziato l’attività di coltivazione nel fondo de quo tra il 1994 ed il 1995 (“Preciso, io coltivo dall’inizio degli anni novanta, non ricordo se 1994 o 1995”). A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cit. Cass. civ. n. 21837/18).



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Avvocato Carmela Flaminio a Bari
Carmela Flaminio

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