Pubblicazione legale:
La valutazione dei redditi ai fini del gratuito patrocinio tiene conto di tutto ciò che il richiedente ed il suo nucleo familiare percepiscono, quali redditi imponibili (soggetti a tassazione) e redditi esenti, poiché lo scopo della norma è quello di valutare la condizione economica reale del richiedente; pertanto, a differenza di quanto erroneamente ritenuto da molti, ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per l’ammissione al
beneficio, viene in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all’individuazione dell’imposta
da pagare ed altrettanto differente dai criteri previsti per la quantificazione dell'ISEE, in quanto il legislatore ha voluto fare riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o
soggetti a tassazione. Pertanto è da ritenere che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale. Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini
del superamento della soglia di ammissione al beneficio.
Senza volere essere esaustivi, si riporta di seguito un elenco indicativo dei redditi rilevanti ai
fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 1. Rendite, indennità, assegni di
invalidità di lavoro; 2. Tutte le pensioni: vecchiaia, anticipata,
assegno e pensione invalidità civile,
assegno e pensione inabilità, ciechi
etc.; 3. Assegno di separazione, divorzio,
mantenimento a favore
del coniuge; Assegno di separazione, divorzio,
mantenimento a favore
dei figli; 4. Assegno per il Nucleo Familiare/Assegno Unico Figli erogato da
INPS; 5. cd. Reddito di Cittadinanza
ovvero Assegno di inclusione; 6. Indennità di disoccupazione o di
mobilità e la Cassa Integrazione,
le rendite erogate da INAIL, la
diaria per migranti (cd. pocket
money); 7. Proventi da vendita di immobili
acquistati/costruiti da non più di 5
anni o non adibiti ad abitazione
principale; 8. Proventi da vendita di immobili
situati all’estero; 9. Vincite lotterie, concorsi a premi,
giochi, scommesse; 10. Interessi percepiti da banche e
poste su conti correnti,
libretti e certificati di deposito; 11. Proventi da partecipazione a fondi
d’investimento; 12. Interessi da BOT, CCT, BTP; 13. Tutti gli introiti a carattere occasionale o non occasionale, compresi gli aiuti economici resi da terzi se significativi e non saltuari, nonché i redditi da lavoro irregolare e i proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile.
Sempre in modo indicativo, si elencano di seguito i redditi non rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 1. Indennità di accompagnamento; 2. Assegno di divorzio una tantum; 3. Proventi da vendita di immobili
pervenuti per successione o
donazione; 3. Proventi da vendita di immobili
acquistati/costruiti da più di 5 anni
o adibiti ad abitazione principale.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità e nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti
il nucleo familiare con lui conviventi.
Nei giudizi di separazione e divorzio sono ritenuti interessi in conflitto solo quelli del coniuge.
Se l'istante è cittadino extracomunitario, oltre ai redditi rilevanti sul suolo nazionale, concorrono a determinare il reddito anche quelli
eventualmente prodotti all’estero.
Avv. Carmelo Maltese