Tipologie di redditi rilevanti ai fini dell'ammissione a gratuito patrocinio, ex art. 76 e ss. D.P.R. 115/2002

Scritto da: Carmelo Maltese - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La valutazione dei redditi ai fini del gratuito patrocinio tiene conto di tutto ciò che il richiedente ed il suo nucleo familiare percepiscono, quali redditi imponibili (soggetti a tassazione) e redditi esenti, poiché lo scopo della norma è quello di valutare la condizione economica reale del richiedente; pertanto, a differenza di quanto erroneamente ritenuto da molti, ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per l’ammissione al beneficio, viene in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all’individuazione dell’imposta da pagare ed altrettanto differente dai criteri previsti per la quantificazione dell'ISEE, in quanto il legislatore ha voluto fare riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione. Pertanto è da ritenere che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale. Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al beneficio. 

Senza volere essere esaustivi, si riporta di seguito un elenco indicativo dei redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 1. Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro; 2. Tutte le pensioni: vecchiaia, anticipata, assegno e pensione invalidità civile, assegno e pensione inabilità, ciechi etc.; 3. Assegno di separazione, divorzio, mantenimento a favore del coniuge; Assegno di separazione, divorzio, mantenimento a favore dei figli; 4. Assegno per il Nucleo Familiare/Assegno Unico Figli erogato da INPS; 5. cd. Reddito di Cittadinanza ovvero Assegno di inclusione; 6. Indennità di disoccupazione o di mobilità e la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money); 7. Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale; 8. Proventi da vendita di immobili situati all’estero; 9. Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse; 10. Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito; 11. Proventi da partecipazione a fondi d’investimento; 12. Interessi da BOT, CCT, BTP; 13. Tutti gli introiti a carattere occasionale o non occasionale, compresi gli aiuti economici resi da terzi se significativi e non saltuari, nonché i redditi da lavoro irregolare e i proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile.

Sempre in modo indicativo, si elencano di seguito i redditi non rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 1. Indennità di accompagnamento; 2. Assegno di divorzio una tantum; 3. Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donazione; 3. Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitazione principale.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità e nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nei giudizi di separazione e divorzio sono ritenuti interessi in conflitto solo quelli del coniuge.

Se l'istante è cittadino extracomunitario, oltre ai redditi rilevanti sul suolo nazionale, concorrono a determinare il reddito anche quelli eventualmente prodotti all’estero.

Avv. Carmelo Maltese




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Carmelo Maltese

Avvocato penalista, previdenzialista e dell'immigrazione e cittadinanza.




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