Avvocato Carmine Perruolo a Trieste

Carmine Perruolo

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Causa di Servizio: definizione, cenni procedurali e di tutela legale (in particolare per i ricorsi avverso il diniego di causa di servizio innanzi alla Corte dei Conti senza alcun limite di natura temporale)

Scritto da: Carmine Perruolo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:


Causa di servizio: definizione, cenni procedurali e di tutela legale (in particolare per i ricorsi avverso il diniego di causa di servizio innanzi alla Corte dei Conti senza alcun limite di natura temporale)


Per causa di servizio si intende qualsiasi lesione o infermità, ivi compresa la morte, che possa essere collegata causalmente a fatti di servizio del pubblico dipendente. È bene chiarire che il fatto di servizio collegato alla lesione o all’infermità non deve essere necessariamente esclusivo, ma può porsi anche come semplice concausa che abbia contribuito allo sviluppo dello stato patologico in maniera non trascurabile.

La procedura ad oggi è disciplinata dai DPR 461/01 e 1092/73 (si evidenzia, inoltre, che a seguito dell’emanazione del D.L. n. 201/2011, il riconoscimento spetta ad oggi agli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con esclusione quindi dei pubblici dipendenti “civili”). In base a tale normativa, il riconoscimento della causa di servizio dà diritto a peculiari benefici, tra cui in particolare la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per quanto riguarda l’equo indennizzo, esso consiste in una indennità "una tantum" di entità variabile a seconda della gravità della malattia e del livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda. La pensione di privilegio, invece, è una prestazione previdenziale riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per fatti di servizio (non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva), nella misura stabilita dall’art. 67 DPR 1092/73. La domanda di causa di servizio può essere presentata in costanza di rapporto, o anche dopo il collocamento in quiescenza; in quest’ultimo caso entro 5 anni dal momento in cui si è manifestata la malattia, oppure entro 10 anni in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo - Corte Cost., sent. n. 323/2008 (bisogna tener presente però, che, fermo restando in ogni caso il diritto alla pensione privilegiata, se si vuole aver riconosciuto anche l’equo indennizzo, la domanda di causa di servizio va presentata nel termine di 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento).

Orbene, se il procedimento amministrativo di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio si conclude con esito negativo, è possibile ricorrere ai competenti organi di giustizia. Precisamente, in base ad un orientamento oramai superato, si riteneva che il predetto diniego potesse essere impugnato solo innanzi al Tar (entro 60 giorni) o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni). Con un provvedimento storico, la Corte di Cassazione a Sezioni UNITE (ord. n. 4325/2014) ha statuito che la determinazione che rigetta il riconoscimento della causa di servizio possa essere opposta anche di fronte alla Corte dei Conti territorialmente competente, sia dal personale in servizio, sia da quello in congedo, senza alcuna limitazione temporale. Quindi, anche qualora fossero decorsi i termini per opporre il provvedimento di rigetto innanzi al Tar o mediante il ricorso straordinario al PdR, sarà sempre possibile ricorrere alla Corte dei Conti in ogni tempo. Si precisa, inoltre, che vi è la possibilità di ricorrere alla Corte dei Conti anche in presenza di una precedente pronuncia negativa del giudice amministrativo.

Difatti, la sussistenza della dipendenza da causa di servizio costituisce un presupposto essenziale, come detto, non solo per il riconoscimento dell’equo indennizzo, ma anche per l’eventuale riconoscimento della pensione privilegiata; quest’ultima circostanza è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di Cassazione a radicare anche la competenza della Corte dei Conti, unico organo a poter valutare tutto ciò che riguarda la materia previdenziale per i pubblici dipendenti.

Pertanto, coloro che abbiano proposto domanda di causa di servizio in costanza di rapporto lavorativo o, dopo il collocamento in congedo, entro 5 anni dalla manifestazione della malattia (10 anni in caso di parkinsonismo) e che abbiano ricevuto un diniego, avranno sempre la possibilità di opporsi innanzi al Giudice contabile senza alcun limite di tempo.

 

Avv. Carmine Perruolo
Trieste
- Via Trenta Ottobre 14
Cell.: 338.8563255  

mail: carmine.perruolo@gmail.com

 


Avv. Carmine Perruolo - Avvocato Militare, Amministrativista, Civile

L’avv. Perruolo, esperto in diritto Amministrativo (in particolare pubblico impiego Militare, pubblico impiego, concorsi, ecc.), diritto civile e del lavoro. In particolare, da numerosi anni lavora a stretto contatto con i dipendenti del settore privato e delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo assistenza anche agli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (ad ordinamento militare e civile) ed alle loro famiglie (licenziamenti, procedimenti disciplinari, riconoscimento status vittima del dovere, ricorsi vittime dell'uranio impoverito, risarcimenti, diritto famiglia, ricorsi Corte dei Conti, ecc.)




Carmine Perruolo

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e, in particolare, nel campo del Pubblico Impiego e del pubblico impiego Militare e si propone di offrire, a chi ne abbia la necessità, assistenza qualificata in ogni fase di questo particolare tipo di rapporto lavorativo: dall’accesso alla carriera, alla sua progressione, alle eventuali fasi patologiche.


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Referenze

Pubblicazione legale

Risarcimento danni (Uranio impoverito)

Ilfriuli.it

Tumore da uranio impoverito, il carabiniere sarà risarcito -Il Tar ha riconosciuto a un militare di stanza a Pordenone mezzo milione di euro. Era stato in servizio nei Balcani

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Vittime del Dovere - Il riconoscimento non è soggetto a prescrizione

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VITTIME DEL DOVERE - Militare Assistito dallo Studio riesce ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere per un infortunio occorso più di TRENTA anni fa durante un'esercitazione, con diritto agli assegni vitalizi ed agli arretrati relativi ai 10 anni antecedenti la presentazione della domanda (circa 300.000 euro). Il Tribunale di Trieste - Sez. Lavoro- emette una storica sentenza, evidenziando che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non può essere soggetto a prescrizione. La sentenza è stata recentemente confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza pubblicata a marzo 2024. Si pubblica estratto di un articolo del "Piccolo di Trieste". Avv. Carmine Perruolo Trieste - Via Trenta Ottobre 14 Cell .: 338.8563255

Pubblicazione legale

Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001

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Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001 Come noto, l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 contempla la possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Condizione perché sia possibile disporre il trasferimento é l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente posizione retributiva (l'assegnazione temporanea non è subordinata, dunque, alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto dall’interessato). Il diritto all'assegnazione temporanea può essere negato dalla P.A. solo per motivi di carattere eccezionale. Orbene, lo Studio Legale sta contribuendo a creare una consolidata giurisprudenza, riuscendo ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di diniego opposti dalla P.A. alla richiesta di trasferimento ex "art. 42 bis". L'Amministrazione, difatti, impedisce -sistematicamente ed illegittimamente - ai richiedenti l'esercizio dei diritti partecipativi al procedimento ex l. 241/90, negando il richiesto trasferimento, tra l'altro, per motivi di carattere "non eccezionale". Il Giudice Amministrativo su tali punti ha avuto modo di precisare che deve sempre consentirsi la partecipazione al procedimento amministrativo in quanto "... Nell’attuale regime legislativo (quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 2020), infatti, in presenza di un provvedimento con elementi di discrezionalità, deve sempre consentirsi la riespansione del contraddittorio procedimentale " . Inoltre, in caso di diniego non è possibile fare riferimento a generiche carenze di organico, tanto più che siffatte situazioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato, sono connotate da ordinarietà, essendo la predetta carenza un fattore ormai cronico in molte realtà delle amministrazioni dello Stato, compresa quella militare; pertanto, "f erma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nelle proprie scelte organizzative e di gestione del personale, deve darsi rilievo al primario rango degli interessi sottesi all’istituto di cui all’art. 42-bis della l. 151 del 2001, nonché alla natura intrinsecamente temporanea dell’assegnazione presso altra sede. Da tali caratteri, ad avviso del Tribunale, discende la necessità che il diniego del beneficio si fondi su una motivazione esaustiva e particolarmente consistente.. " Per chi volesse approfondire la tematica, lo Studio rimane disponibile a fornire tutte le informazioni del caso (Avv. Carmine Perruolo - Via Trenta Ottobre 14 - Trieste - Cell. 338.8563255).

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