Avvocato Carmine Perruolo a Trieste

Carmine Perruolo

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Causa di Servizio: definizione, cenni procedurali e di tutela legale (in particolare per i ricorsi avverso il diniego di causa di servizio innanzi alla Corte dei Conti senza alcun limite di natura temporale)

Scritto da: Carmine Perruolo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:


Causa di servizio: definizione, cenni procedurali e di tutela legale (in particolare per i ricorsi avverso il diniego di causa di servizio innanzi alla Corte dei Conti senza alcun limite di natura temporale)


Per causa di servizio si intende qualsiasi lesione o infermità, ivi compresa la morte, che possa essere collegata causalmente a fatti di servizio del pubblico dipendente. È bene chiarire che il fatto di servizio collegato alla lesione o all’infermità non deve essere necessariamente esclusivo, ma può porsi anche come semplice concausa che abbia contribuito allo sviluppo dello stato patologico in maniera non trascurabile.

La procedura ad oggi è disciplinata dai DPR 461/01 e 1092/73 (si evidenzia, inoltre, che a seguito dell’emanazione del D.L. n. 201/2011, il riconoscimento spetta ad oggi agli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con esclusione quindi dei pubblici dipendenti “civili”). In base a tale normativa, il riconoscimento della causa di servizio dà diritto a peculiari benefici, tra cui in particolare la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per quanto riguarda l’equo indennizzo, esso consiste in una indennità "una tantum" di entità variabile a seconda della gravità della malattia e del livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda. La pensione di privilegio, invece, è una prestazione previdenziale riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per fatti di servizio (non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva), nella misura stabilita dall’art. 67 DPR 1092/73. La domanda di causa di servizio può essere presentata in costanza di rapporto, o anche dopo il collocamento in quiescenza; in quest’ultimo caso entro 5 anni dal momento in cui si è manifestata la malattia, oppure entro 10 anni in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo - Corte Cost., sent. n. 323/2008 (bisogna tener presente però, che, fermo restando in ogni caso il diritto alla pensione privilegiata, se si vuole aver riconosciuto anche l’equo indennizzo, la domanda di causa di servizio va presentata nel termine di 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento).

Orbene, se il procedimento amministrativo di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio si conclude con esito negativo, è possibile ricorrere ai competenti organi di giustizia. Precisamente, in base ad un orientamento oramai superato, si riteneva che il predetto diniego potesse essere impugnato solo innanzi al Tar (entro 60 giorni) o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni). Con un provvedimento storico, la Corte di Cassazione a Sezioni UNITE (ord. n. 4325/2014) ha statuito che la determinazione che rigetta il riconoscimento della causa di servizio possa essere opposta anche di fronte alla Corte dei Conti territorialmente competente, sia dal personale in servizio, sia da quello in congedo, senza alcuna limitazione temporale. Quindi, anche qualora fossero decorsi i termini per opporre il provvedimento di rigetto innanzi al Tar o mediante il ricorso straordinario al PdR, sarà sempre possibile ricorrere alla Corte dei Conti in ogni tempo. Si precisa, inoltre, che vi è la possibilità di ricorrere alla Corte dei Conti anche in presenza di una precedente pronuncia negativa del giudice amministrativo.

Difatti, la sussistenza della dipendenza da causa di servizio costituisce un presupposto essenziale, come detto, non solo per il riconoscimento dell’equo indennizzo, ma anche per l’eventuale riconoscimento della pensione privilegiata; quest’ultima circostanza è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di Cassazione a radicare anche la competenza della Corte dei Conti, unico organo a poter valutare tutto ciò che riguarda la materia previdenziale per i pubblici dipendenti.

Pertanto, coloro che abbiano proposto domanda di causa di servizio in costanza di rapporto lavorativo o, dopo il collocamento in congedo, entro 5 anni dalla manifestazione della malattia (10 anni in caso di parkinsonismo) e che abbiano ricevuto un diniego, avranno sempre la possibilità di opporsi innanzi al Giudice contabile senza alcun limite di tempo.

 

Avv. Carmine Perruolo
Trieste
- Via Trenta Ottobre 14
Cell.: 338.8563255  

mail: carmine.perruolo@gmail.com

 


Avv. Carmine Perruolo - Avvocato Militare, Amministrativista, Civile

L’avv. Perruolo, esperto in diritto Amministrativo (in particolare pubblico impiego Militare, pubblico impiego, concorsi, ecc.), diritto civile e del lavoro. In particolare, da numerosi anni lavora a stretto contatto con i dipendenti del settore privato e delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo assistenza anche agli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (ad ordinamento militare e civile) ed alle loro famiglie (licenziamenti, procedimenti disciplinari, riconoscimento status vittima del dovere, ricorsi vittime dell'uranio impoverito, risarcimenti, diritto famiglia, ricorsi Corte dei Conti, ecc.)




Carmine Perruolo

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Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e, in particolare, nel campo del Pubblico Impiego e del pubblico impiego Militare e si propone di offrire, a chi ne abbia la necessità, assistenza qualificata in ogni fase di questo particolare tipo di rapporto lavorativo: dall’accesso alla carriera, alla sua progressione, alle eventuali fasi patologiche.


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Referenze

Pubblicazione legale

Uranio impoverito Vittoria al Tar per un carabiniere

Il Messaggero Veneto

Uranio impoverito. Il TAR FVG ha accertato il diritto del militare, difeso e rappresentato dall'Avv. Carmine Perruolo, ad ottenere il risarcimento per patologia tumorale contratta nell'ambito di missioni all'estero.

Pubblicazione legale

Uranio impoverito, ministero risarcirà militare -

Il Gazzettino

Uranio impoverito. Il TAR FVG ha accertato il diritto del militare, difeso e rappresentato dall'Avv. Carmine Perruolo, ad ottenere il risarcimento per patologia tumorale contratta nell'ambito di missioni all'estero.

Pubblicazione legale

Diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita

Pubblicato su IUSTLAB

L’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS). Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall’art. 1863 del c.o.m. (rubricato “aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici”), il quale a sua volta rinvia all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (rubricato “Maggiorazione della Base pensionabile”), che a sua volta richiama l’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha modificato da ultimo il suindicato articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987. Tuttavia l’Inps, in alcuni casi, non riconosce il beneficio dei sei scatti nonostante la normativa di riferimento lasci adito a ben pochi dubbi. Precisamente, l’art. 6bis del D. L. n. 387/1987, modificato, come detto, dalla legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone che: “1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.” Il comma 3 dell'art.1911 del Codice dell'Ordinamento Militare a sua volta dispone: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472". Pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: - per il raggiungimento del limite di età; - per la permanente inabilità al servizio; - per decesso; - a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile. Purtroppo l’Inps, in virtù di una accertata e consolidata prassi, illegittimamente non include i 6 scatti nel calcolo del TFS per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; condotta che determina un rilevantissimo danno economico per il personale in quiescenza. La questione è già stata trattata dal Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato con una importantissima sentenza (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019) ha formalmente riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. In tale pronuncia è anche stato chiarito che il computo dei sei scatti ai fini del TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti previsti dalla norma, in quanto “ l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”. È bene altresì ricordare che le disposizioni vigenti prevedono un termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Relativamente al termine di decorrenza del predetto termine quinquennale la giurisprudenza non è concorde. Difatti, in alcuni casi è stato ritenuto che tale termine debba decorrere dalla data di cessazione dal servizio; in altri dalla data di pagamento del TFS (orientamento, quest’ultimo, sicuramente più giusto da un punto di vista logico/giuridico). In virtù di quanto sopra rappresentato, è opportuna una verifica della propria posizione per tutto il personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria ed ex Corpo Forestale) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età; 2. aver avuto, al momento della cessazione, il riconoscimento di almeno 35 anni di servizio utile. Il personale interessato che volesse approfondire la tematica e valutare la propria posizione, potrà contattare lo Studio Legale per avere tutte le necessarie informazioni. Avv. Carmine Perruolo Trieste - Via Trenta Ottobre 14 Cell.: 338.8563255

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