Avvocato Carmine Perruolo a Trieste

Carmine Perruolo

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Pensioni militari: l’art. 54 DPR 1092/73. Ricorsi alla Corte dei Conti. Diritto al ricalcolo della pensione dei militari

Scritto da: Carmine Perruolo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La problematica riguarda l’applicabilità dei benefici pensionistici di cui all’art. 54 DPR 1092/73 al personale militare che al 31.12.1995 abbia maturato una anzianità di servizio inferiore a 18 anni (la cui pensione viene calcolata, a seguito della riforma “Dini”, con il c.d. sistema misto). La norma in parola precisamente prevede che al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio, spetti una pensione determinata applicando una aliquota di rendimento pari al 44%, aumentata di 1.80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Nel previgente sistema, il calcolo del trattamento pensionistico era effettuato interamente con il sistema retributivo, con integrale applicazione del predetto articolo. A seguito delle riforme intervenute nel tempo, è stato invece previsto che il trattamento pensionistico del personale militare che non avesse raggiunto al 31.12.95 i 18 anni di servizio utile, dovesse essere liquidato con il c.d. sistema misto (sistema, quindi, in parte retributivo e in parte contributivo). Tali riforme, tuttavia, non hanno mai abrogato l’art. 54 del D.P.R. n.1092/73, la cui interpretazione letterale, tra l’altro, sembrerebbe confermare la sua applicabilità alla quota di pensione liquidata mediante il sistema retributivo (naturalmente, per i trattamenti previdenziali rientranti nell’alveo del sistema misto). Di diverso avviso è l’Inps; quest’ultimo ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, applicando cioè l’art. 44 del DPR 1092/73 che prevede una aliquota inferiore, ovverosia del 35% “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio” oltre il quindicesimo (quindi, un'aliquota del 2,2% annuo). Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’art. 54 riguarderebbe la sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio.

La giurisprudenza della Corte dei Conti in più occasioni ha sanzionato la condotta dell’Inps che metodicamente applica una aliquota più bassa alle pensioni dei pubblici dipendenti militari. In particolare, da ultimo, é intervenuta la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.1/2021/QM/PRES-SEZ che, componendo alcuni contrasti in materia, ha definitivamente statuito, attraverso un complesso ragionamento interpretativo, che alla quota retributiva debba essere applica l'aliquota di rendimento del 2,44% annuo (percentuale individuata dividendo l'aliquota del 44% per 18, ovverosia per il numero di anni che segna il punto di passaggio dal sistema retributivo a quello misto); quindi, una percentuale più alta di quella che solitamente applica l'Inps (2,2%). Ricapitolando, quindi, l'aliquota del 2,44% annuo risulta sicuramente applicabile a coloro che al 31.12.95 abbiano maturato almeno 15 anni di servizio, ma meno di 18; il beneficio è da ritenere altresì applicabile a coloro che al 31.12.95 abbiano meno di 15 anni di servizio in quanto, non essendovi una norma che disciplini in maniera specifica tale ultima fattispecie, appare corretto estendere in via analogica il ragionamento effettuato dalle Sezioni Riunite anche a tale ultima casistica riconoscendo, quindi, la predetta aliquota del 2,44%.

L’Inps, purtroppo, nonostante le chiare indicazioni della giurisprudenza della Corte dei Conti, continua ad applicare una aliquota di rendimento più bassa rispetto a quella che dovrebbe essere applicata alla quota retributiva delle pensioni dei militari. Evidente che tale condotta comporta una palese ed ingiusta penalizzazione. Gli illegittimi provvedimenti di pensione che rientrano nella fattispecie appena delineata sono suscettibili di opposizione innanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente (la competenza territoriale viene determinata in base alla residenza).

Il personale interessato che volesse approfondire la tematica e valutare la propria posizione, potrà contattare lo Studio Legale per avere informazioni ai seguenti recapiti: cell.: 338.8563255 (Avv. Perruolo).

 

                                                                                                                                           Avv. Carmine Perruolo


Avv. Carmine Perruolo - Avvocato Militare, Amministrativista, Civile

L’avv. Perruolo, esperto in diritto Amministrativo (in particolare pubblico impiego Militare, pubblico impiego, concorsi, ecc.), diritto civile e del lavoro. In particolare, da numerosi anni lavora a stretto contatto con i dipendenti del settore privato e delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo assistenza anche agli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (ad ordinamento militare e civile) ed alle loro famiglie (licenziamenti, procedimenti disciplinari, riconoscimento status vittima del dovere, ricorsi vittime dell'uranio impoverito, risarcimenti, diritto famiglia, ricorsi Corte dei Conti, ecc.)




Carmine Perruolo

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e, in particolare, nel campo del Pubblico Impiego e del pubblico impiego Militare e si propone di offrire, a chi ne abbia la necessità, assistenza qualificata in ogni fase di questo particolare tipo di rapporto lavorativo: dall’accesso alla carriera, alla sua progressione, alle eventuali fasi patologiche.


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Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e in quelle materie per cui é prevista la giurisdizione del TAR (concorsi, ricorsi collettivi, risarcimento del danno in sede amministrativa, pubblico impiego, ecc.).


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Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto militare, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

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Risarcimento danni (Uranio impoverito)

Ilfriuli.it

Tumore da uranio impoverito, il carabiniere sarà risarcito -Il Tar ha riconosciuto a un militare di stanza a Pordenone mezzo milione di euro. Era stato in servizio nei Balcani

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Vittime del Dovere - Il riconoscimento non è soggetto a prescrizione

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VITTIME DEL DOVERE - Militare Assistito dallo Studio riesce ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere per un infortunio occorso più di TRENTA anni fa durante un'esercitazione, con diritto agli assegni vitalizi ed agli arretrati relativi ai 10 anni antecedenti la presentazione della domanda (circa 300.000 euro). Il Tribunale di Trieste - Sez. Lavoro- emette una storica sentenza, evidenziando che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non può essere soggetto a prescrizione. La sentenza è stata recentemente confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza pubblicata a marzo 2024. Si pubblica estratto di un articolo del "Piccolo di Trieste". Avv. Carmine Perruolo Trieste - Via Trenta Ottobre 14 Cell .: 338.8563255

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Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001

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Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001 Come noto, l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 contempla la possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Condizione perché sia possibile disporre il trasferimento é l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente posizione retributiva (l'assegnazione temporanea non è subordinata, dunque, alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto dall’interessato). Il diritto all'assegnazione temporanea può essere negato dalla P.A. solo per motivi di carattere eccezionale. Orbene, lo Studio Legale sta contribuendo a creare una consolidata giurisprudenza, riuscendo ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di diniego opposti dalla P.A. alla richiesta di trasferimento ex "art. 42 bis". L'Amministrazione, difatti, impedisce -sistematicamente ed illegittimamente - ai richiedenti l'esercizio dei diritti partecipativi al procedimento ex l. 241/90, negando il richiesto trasferimento, tra l'altro, per motivi di carattere "non eccezionale". Il Giudice Amministrativo su tali punti ha avuto modo di precisare che deve sempre consentirsi la partecipazione al procedimento amministrativo in quanto "... Nell’attuale regime legislativo (quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 2020), infatti, in presenza di un provvedimento con elementi di discrezionalità, deve sempre consentirsi la riespansione del contraddittorio procedimentale " . Inoltre, in caso di diniego non è possibile fare riferimento a generiche carenze di organico, tanto più che siffatte situazioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato, sono connotate da ordinarietà, essendo la predetta carenza un fattore ormai cronico in molte realtà delle amministrazioni dello Stato, compresa quella militare; pertanto, "f erma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nelle proprie scelte organizzative e di gestione del personale, deve darsi rilievo al primario rango degli interessi sottesi all’istituto di cui all’art. 42-bis della l. 151 del 2001, nonché alla natura intrinsecamente temporanea dell’assegnazione presso altra sede. Da tali caratteri, ad avviso del Tribunale, discende la necessità che il diniego del beneficio si fondi su una motivazione esaustiva e particolarmente consistente.. " Per chi volesse approfondire la tematica, lo Studio rimane disponibile a fornire tutte le informazioni del caso (Avv. Carmine Perruolo - Via Trenta Ottobre 14 - Trieste - Cell. 338.8563255).

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