Pubblicazione legale:
La problematica riguarda l’applicabilità dei benefici pensionistici di cui all’art. 54 DPR 1092/73 al personale militare che al 31.12.1995 abbia maturato una anzianità di servizio inferiore a 18 anni (la cui pensione viene calcolata, a seguito della riforma “Dini”, con il c.d. sistema misto). La norma in parola precisamente prevede che al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio, spetti una pensione determinata applicando una aliquota di rendimento pari al 44%, aumentata di 1.80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Nel previgente sistema, il calcolo del trattamento pensionistico era effettuato interamente con il sistema retributivo, con integrale applicazione del predetto articolo. A seguito delle riforme intervenute nel tempo, è stato invece previsto che il trattamento pensionistico del personale militare che non avesse raggiunto al 31.12.95 i 18 anni di servizio utile, dovesse essere liquidato con il c.d. sistema misto (sistema, quindi, in parte retributivo e in parte contributivo). Tali riforme, tuttavia, non hanno mai abrogato l’art. 54 del D.P.R. n.1092/73, la cui interpretazione letterale, tra l’altro, sembrerebbe confermare la sua applicabilità alla quota di pensione liquidata mediante il sistema retributivo (naturalmente, per i trattamenti previdenziali rientranti nell’alveo del sistema misto). Di diverso avviso è l’Inps; quest’ultimo ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, applicando cioè l’art. 44 del DPR 1092/73 che prevede una aliquota inferiore, ovverosia del 35% “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio” oltre il quindicesimo (quindi, un'aliquota del 2,2% annuo). Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’art. 54 riguarderebbe la sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio.
La giurisprudenza della Corte dei Conti in più occasioni ha sanzionato la condotta dell’Inps che metodicamente applica una aliquota più bassa alle pensioni dei pubblici dipendenti militari. In particolare, da ultimo, é intervenuta la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.1/2021/QM/PRES-SEZ che, componendo alcuni contrasti in materia, ha definitivamente statuito, attraverso un complesso ragionamento interpretativo, che alla quota retributiva debba essere applica l'aliquota di rendimento del 2,44% annuo (percentuale individuata dividendo l'aliquota del 44% per 18, ovverosia per il numero di anni che segna il punto di passaggio dal sistema retributivo a quello misto); quindi, una percentuale più alta di quella che solitamente applica l'Inps (2,2%). Ricapitolando, quindi, l'aliquota del 2,44% annuo risulta sicuramente applicabile a coloro che al 31.12.95 abbiano maturato almeno 15 anni di servizio, ma meno di 18; il beneficio è da ritenere altresì applicabile a coloro che al 31.12.95 abbiano meno di 15 anni di servizio in quanto, non essendovi una norma che disciplini in maniera specifica tale ultima fattispecie, appare corretto estendere in via analogica il ragionamento effettuato dalle Sezioni Riunite anche a tale ultima casistica riconoscendo, quindi, la predetta aliquota del 2,44%.
L’Inps, purtroppo, nonostante le chiare indicazioni della giurisprudenza della Corte dei Conti, continua ad applicare una aliquota di rendimento più bassa rispetto a quella che dovrebbe essere applicata alla quota retributiva delle pensioni dei militari. Evidente che tale condotta comporta una palese ed ingiusta penalizzazione. Gli illegittimi provvedimenti di pensione che rientrano nella fattispecie appena delineata sono suscettibili di opposizione innanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente (la competenza territoriale viene determinata in base alla residenza).
Il personale interessato che volesse approfondire la tematica e valutare la propria posizione, potrà contattare lo Studio Legale per avere informazioni ai seguenti recapiti: cell.: 338.8563255 (Avv. Perruolo).
Avv. Carmine Perruolo
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