Pubblicazione legale:
Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001
Come noto, l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 contempla la possibilità
per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni,
di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un
periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa. Condizione perché sia possibile
disporre il trasferimento é l’esistenza di un posto vacante e
disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente
posizione retributiva (l'assegnazione temporanea non è subordinata,
dunque, alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto
dall’interessato). Il diritto all'assegnazione temporanea può essere negato dalla P.A. solo per motivi di carattere eccezionale.
Orbene, lo Studio Legale sta contribuendo a creare una consolidata
giurisprudenza, riuscendo ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di
diniego opposti dalla P.A. alla richiesta di trasferimento ex "art. 42
bis". L'Amministrazione, difatti, impedisce -sistematicamente ed
illegittimamente - ai richiedenti l'esercizio dei diritti partecipativi
al procedimento ex l. 241/90, negando il richiesto trasferimento, tra
l'altro, per motivi di carattere "non eccezionale". Il Giudice
Amministrativo su tali punti ha avuto modo di precisare che deve sempre
consentirsi la partecipazione al procedimento amministrativo in quanto
"...Nell’attuale regime legislativo (quale risulta a seguito delle
modifiche di cui al d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 2020),
infatti, in presenza di un provvedimento con elementi di
discrezionalità, deve sempre consentirsi la riespansione del
contraddittorio procedimentale " . Inoltre, in caso di diniego non è
possibile fare riferimento a generiche carenze di organico, tanto più
che siffatte situazioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato,
sono connotate da ordinarietà, essendo la predetta carenza un fattore
ormai cronico in molte realtà delle amministrazioni dello Stato,
compresa quella militare; pertanto, "ferma l’ampia discrezionalità
dell’amministrazione nelle proprie scelte organizzative e di gestione
del personale, deve darsi rilievo al primario rango degli interessi
sottesi all’istituto di cui all’art. 42-bis della l. 151 del 2001,
nonché alla natura intrinsecamente temporanea dell’assegnazione presso
altra sede. Da tali caratteri, ad avviso del Tribunale, discende la
necessità che il diniego del beneficio si fondi su una motivazione
esaustiva e particolarmente consistente.."
Per chi volesse approfondire la tematica, lo Studio rimane
disponibile a fornire tutte le informazioni del caso (Avv. Carmine Perruolo - Via Trenta Ottobre 14 - Trieste - Cell. 338.8563255).