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Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001

Scritto da: Carmine Perruolo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001

Come noto, l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 contempla la possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Condizione perché sia possibile disporre il trasferimento é l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente posizione retributiva (l'assegnazione temporanea non è subordinata, dunque, alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto dall’interessato). Il diritto all'assegnazione temporanea può essere negato dalla P.A. solo per motivi di carattere eccezionale.

Orbene, lo Studio Legale sta contribuendo a creare una consolidata giurisprudenza, riuscendo ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di diniego opposti dalla P.A. alla richiesta di trasferimento ex "art. 42 bis". L'Amministrazione, difatti, impedisce -sistematicamente ed illegittimamente - ai richiedenti l'esercizio dei diritti partecipativi al procedimento ex l. 241/90, negando il richiesto trasferimento, tra l'altro, per motivi di carattere  "non eccezionale". Il Giudice Amministrativo su tali punti ha avuto modo di precisare che deve sempre consentirsi la partecipazione al procedimento amministrativo in quanto "...Nell’attuale regime legislativo (quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 2020), infatti, in presenza di un provvedimento con elementi di discrezionalità, deve sempre consentirsi la riespansione del contraddittorio procedimentale " . Inoltre, in caso di diniego non è possibile fare riferimento a generiche carenze di organico, tanto più che siffatte situazioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato, sono connotate da ordinarietà, essendo la predetta carenza un fattore ormai cronico in molte realtà delle amministrazioni dello Stato, compresa quella militare; pertanto, "ferma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nelle proprie scelte organizzative e di gestione del personale, deve darsi rilievo al primario rango degli interessi sottesi all’istituto di cui all’art. 42-bis della l. 151 del 2001, nonché alla natura intrinsecamente temporanea dell’assegnazione presso altra sede. Da tali caratteri, ad avviso del Tribunale, discende la necessità che il diniego del beneficio si fondi su una motivazione esaustiva e particolarmente consistente.."

Per chi volesse approfondire la tematica, lo Studio rimane disponibile a fornire tutte le informazioni del caso (Avv. Carmine Perruolo - Via Trenta Ottobre 14 - Trieste - Cell. 338.8563255).




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Carmine Perruolo

Avvocato Militare, Amministrativista, Civile