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Avvocato Carmine Perruolo a Roma

Carmine Perruolo

Avvocato Militare, Amministrativista, Civile

Informazioni generali

L’avv. Perruolo, esperto in diritto Amministrativo (in particolare pubblico impiego Militare, pubblico impiego, concorsi, ecc.), diritto civile e del lavoro. In particolare, da numerosi anni lavora a stretto contatto con i dipendenti del settore privato e delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo assistenza anche agli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (ad ordinamento militare e civile) ed alle loro famiglie (licenziamenti, procedimenti disciplinari, riconoscimento status vittima del dovere, ricorsi vittime dell'uranio impoverito, risarcimenti, diritto famiglia, ricorsi Corte dei Conti, ecc.)

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e, in particolare, nel campo del Pubblico Impiego e del pubblico impiego Militare e si propone di offrire, a chi ne abbia la necessità, assistenza qualificata in ogni fase di questo particolare tipo di rapporto lavorativo: dall’accesso alla carriera, alla sua progressione, alle eventuali fasi patologiche.


Ricorso al TAR

Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e in quelle materie per cui é prevista la giurisdizione del TAR (concorsi, ricorsi collettivi, risarcimento del danno in sede amministrativa, pubblico impiego, ecc.).


Altre categorie

Recupero crediti, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto militare, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita

Pubblicato su IUSTLAB

L’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS). Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall’art. 1863 del c.o.m. (rubricato “aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici”), il quale a sua volta rinvia all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (rubricato “Maggiorazione della Base pensionabile”), che a sua volta richiama l’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha modificato da ultimo il suindicato articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987. Tuttavia l’Inps, in alcuni casi, non riconosce il beneficio dei sei scatti nonostante la normativa di riferimento lasci adito a ben pochi dubbi. Precisamente, l’art. 6bis del D. L. n. 387/1987, modificato, come detto, dalla legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone che: “1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.” Il comma 3 dell'art.1911 del Codice dell'Ordinamento Militare a sua volta dispone: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472". Pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: - per il raggiungimento del limite di età; - per la permanente inabilità al servizio; - per decesso; - a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile. Purtroppo l’Inps, in virtù di una accertata e consolidata prassi, illegittimamente non include i 6 scatti nel calcolo del TFS per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; condotta che determina un rilevantissimo danno economico per il personale in quiescenza. La questione è già stata trattata dal Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato con una importantissima sentenza (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019) ha formalmente riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. In tale pronuncia è anche stato chiarito che il computo dei sei scatti ai fini del TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti previsti dalla norma, in quanto “ l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”. È bene altresì ricordare che le disposizioni vigenti prevedono un termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Relativamente al termine di decorrenza del predetto termine quinquennale la giurisprudenza non è concorde. Difatti, in alcuni casi è stato ritenuto che tale termine debba decorrere dalla data di cessazione dal servizio; in altri dalla data di pagamento del TFS (orientamento, quest’ultimo, sicuramente più giusto da un punto di vista logico/giuridico). In virtù di quanto sopra rappresentato, è opportuna una verifica della propria posizione per tutto il personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria ed ex Corpo Forestale) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età; 2. aver avuto, al momento della cessazione, il riconoscimento di almeno 35 anni di servizio utile. Il personale interessato che volesse approfondire la tematica e valutare la propria posizione, potrà contattare lo Studio Legale per avere tutte le necessarie informazioni. Avv. Carmine Perruolo Trieste - Via Trenta Ottobre 14 Cell.: 338.8563255

Pubblicazione legale

Risarcimento danni (Uranio impoverito)

Ilfriuli.it

Tumore da uranio impoverito, il carabiniere sarà risarcito -Il Tar ha riconosciuto a un militare di stanza a Pordenone mezzo milione di euro. Era stato in servizio nei Balcani

Pubblicazione legale

Vittime del Dovere - Il riconoscimento non è soggetto a prescrizione

Pubblicato su IUSTLAB

VITTIME DEL DOVERE - Militare Assistito dallo Studio riesce ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere per un infortunio occorso più di TRENTA anni fa durante un'esercitazione, con diritto agli assegni vitalizi ed agli arretrati relativi ai 10 anni antecedenti la presentazione della domanda (circa 300.000 euro). Il Tribunale di Trieste - Sez. Lavoro- emette una storica sentenza, evidenziando che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non può essere soggetto a prescrizione. La sentenza è stata recentemente confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza pubblicata a marzo 2024. Si pubblica estratto di un articolo del "Piccolo di Trieste". Avv. Carmine Perruolo Trieste - Via Trenta Ottobre 14 Cell .: 338.8563255

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