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Avvocato Carmine Perruolo a Roma

Carmine Perruolo

Avvocato Militare, Amministrativista, Civile

Informazioni generali

L’avv. Perruolo, esperto in diritto Amministrativo (in particolare pubblico impiego Militare, pubblico impiego, concorsi, ecc.), diritto civile e del lavoro. In particolare, da numerosi anni lavora a stretto contatto con i dipendenti del settore privato e delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo assistenza anche agli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (ad ordinamento militare e civile) ed alle loro famiglie (licenziamenti, procedimenti disciplinari, riconoscimento status vittima del dovere, ricorsi vittime dell'uranio impoverito, risarcimenti, diritto famiglia, ricorsi Corte dei Conti, ecc.)

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e, in particolare, nel campo del Pubblico Impiego e del pubblico impiego Militare e si propone di offrire, a chi ne abbia la necessità, assistenza qualificata in ogni fase di questo particolare tipo di rapporto lavorativo: dall’accesso alla carriera, alla sua progressione, alle eventuali fasi patologiche.


Ricorso al TAR

Lo Studio ha una consolidata esperienza nel campo del Diritto Amministrativo e in quelle materie per cui é prevista la giurisdizione del TAR (concorsi, ricorsi collettivi, risarcimento del danno in sede amministrativa, pubblico impiego, ecc.).


Altre categorie

Diritto condominiale, Sfratto, Locazioni, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto militare, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Risarcimento danni (Uranio impoverito)

Ilfriuli.it

Tumore da uranio impoverito, il carabiniere sarà risarcito -Il Tar ha riconosciuto a un militare di stanza a Pordenone mezzo milione di euro. Era stato in servizio nei Balcani

Pubblicazione legale

Vittime del Dovere - Il riconoscimento non è soggetto a prescrizione

Pubblicato su IUSTLAB

VITTIME DEL DOVERE - Militare Assistito dallo Studio riesce ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere per un infortunio occorso più di TRENTA anni fa durante un'esercitazione, con diritto agli assegni vitalizi ed agli arretrati relativi ai 10 anni antecedenti la presentazione della domanda (circa 300.000 euro). Il Tribunale di Trieste - Sez. Lavoro- emette una storica sentenza, evidenziando che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non può essere soggetto a prescrizione. La sentenza è stata recentemente confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza pubblicata a marzo 2024. Si pubblica estratto di un articolo del "Piccolo di Trieste". Avv. Carmine Perruolo Trieste - Via Trenta Ottobre 14 Cell .: 338.8563255

Pubblicazione legale

Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001

Pubblicato su IUSTLAB

Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001 Come noto, l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 contempla la possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Condizione perché sia possibile disporre il trasferimento é l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente posizione retributiva (l'assegnazione temporanea non è subordinata, dunque, alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto dall’interessato). Il diritto all'assegnazione temporanea può essere negato dalla P.A. solo per motivi di carattere eccezionale. Orbene, lo Studio Legale sta contribuendo a creare una consolidata giurisprudenza, riuscendo ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di diniego opposti dalla P.A. alla richiesta di trasferimento ex "art. 42 bis". L'Amministrazione, difatti, impedisce -sistematicamente ed illegittimamente - ai richiedenti l'esercizio dei diritti partecipativi al procedimento ex l. 241/90, negando il richiesto trasferimento, tra l'altro, per motivi di carattere "non eccezionale". Il Giudice Amministrativo su tali punti ha avuto modo di precisare che deve sempre consentirsi la partecipazione al procedimento amministrativo in quanto "... Nell’attuale regime legislativo (quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 2020), infatti, in presenza di un provvedimento con elementi di discrezionalità, deve sempre consentirsi la riespansione del contraddittorio procedimentale " . Inoltre, in caso di diniego non è possibile fare riferimento a generiche carenze di organico, tanto più che siffatte situazioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato, sono connotate da ordinarietà, essendo la predetta carenza un fattore ormai cronico in molte realtà delle amministrazioni dello Stato, compresa quella militare; pertanto, "f erma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nelle proprie scelte organizzative e di gestione del personale, deve darsi rilievo al primario rango degli interessi sottesi all’istituto di cui all’art. 42-bis della l. 151 del 2001, nonché alla natura intrinsecamente temporanea dell’assegnazione presso altra sede. Da tali caratteri, ad avviso del Tribunale, discende la necessità che il diniego del beneficio si fondi su una motivazione esaustiva e particolarmente consistente.. " Per chi volesse approfondire la tematica, lo Studio rimane disponibile a fornire tutte le informazioni del caso (Avv. Carmine Perruolo - Via Trenta Ottobre 14 - Trieste - Cell. 338.8563255).

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Lo studio

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Circ. Clodia 36/B
Roma (RM)

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Trieste (TS)