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Il demansionamento

Scritto da: Carola Ferraris - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il mutamento di mansioni 

A decorrere dal 25 giugno 2015 nei confronti di tutti i lavoratori subordinati si applica il nuovo art. 2103 cod.civ., così come modificato dal D.Lgs. 81/2015.

Il “vecchio” articolo 2103 consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a patto che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: ovverosia di pari contenuto e valore professionale delle mansioni precedenti.

Pertanto, nell’ipotesi di contestazione da parte del lavoratore, il giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di lavoro, non si limitava a verificare l’eguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, ma verificava anche l’equivalenza professionale. 

Le nuove mansioni potevano considerarsi equivalenti alle ultime svolte soltanto ove risultasse tutelato il patrimonio professionale del lavoratore.

Il superamento dell’equivalenza con il JOBS ACT

Nella sua vigente formulazione, l’art. 2103 cod.civ. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Pertanto, non si fa più riferimento al requisito dell’equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione: al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. In sintesi, se secondo il contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell’assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione. Il criterio di classificazione dei dipendenti, indicato nel contratto collettivo applicato dall’azienda, assume un ruolo primario, in quanto diventa il parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni. 

In sostanza, la mobilità orizzontale è legittima nel rispetto di un criterio di equivalenza formale con la conseguenza che il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello di inquadramento, per quanto espressione di una professionalità eterogenea. In tal modo, si passa dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico. 

La modifica dell’art. 2103 cod. civ. ha introdotto delle cause giustificatrici del demansionamento che sono tre: le prime due sono qualificabili come casi di demansionamento “unilaterale”, mentre la terza coincide con il cd. demansionamento “consensuale”.

Per quanto riguarda le ipotesi di demansionamento unilaterale, è permesso al datore di lavoro lo spostamento del dipendente a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi dell’azienda, purché siano rispettati alcuni limiti quali la immodificabilità della categoria legale, l’appartenenza delle nuove mansioni al solo livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore e la conservazione della retribuzione. 

Con il demansionamento consensuale, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi per modificare in pejus le mansioni, la categoria, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione del lavoratore medesimo. Tale ipotesi di demansionamento è consentita senza i limiti previsti per quelle unilaterali: il lavoratore può essere adibito a mansioni appartenenti a una categoria legale inferiore e anche a più livelli inferiori di inquadramento e ricevere una retribuzione inferiore a patto che l’accordo sia raggiunto nelle sedi di cui all’art. 2113, comma 4 c.c. (ITL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione) e a condizione che la modifica abbia uno dei seguenti scopi, ovverosia salvaguardare il posto di lavoro del dipendente, acquisire una diversa professionalità, migliorare le sue condizioni di vita.

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Carola Ferraris

Specializzata in Diritto del Lavoro